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P22040 L’azione civile nel processo penale e la sua prosecuzione in sede civile



L’esercizio dell’azione civile nel processo penale comporta l’insorgere di una serie di problematiche che spaziano dalla legittimazione attiva, sino ai criteri di determinazione del danno patrimoniale e non patrimoniale ed alla sua liquidabilità totale o parziale anticipata.

Nel settore civile si privilegia la tutela del danneggiato, anche per il tramite di presunzioni legali o processuali, mentre nel settore penale vige un principio di stretta legalità, che impedisce di attribuire la responsabilità a un soggetto determinato per eventi troppo distanti dalla sua sfera di azione e controllo. Pertanto, se la responsabilità civile orbita intorno alla figura del danneggiato, quella penale ruota intorno al ruolo dell'autore del reato,

Una sessione specifica sarà dedicata alle questioni “di rilevanza nomofilattica” che attengono alle regole applicabili nel giudizio di rinvio innanzi alla Corte d’appello civile a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione penale ai soli effetti civili ai sensi dell’art. 622 c.p.p.

Il tema è conseguenza del recente disallineamento determinatosi tra gli orientamenti delle sezioni civili e penali della Corte di cassazione in ordine alle regole processuali e probatorie da applicare in caso di rinvio innanzi al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

L’enigmatica norma contenuta nell’art. 622 c.p.p., con cui è stato codificato uno spazio di transizione processuale tra giudizio penale e quello civile, da autorevolissima dottrina è stato ritenuto frutto di un “lapsus normativo”, in quanto all’interno della disposizione convivono due ipotesi eterogenee: l’annullamento dei capi civili (ad esempio, perché i danni risultano male liquidati) e l’accoglimento del ricorso dalla parte civile contro il proscioglimento dell’imputato.

La Terza Sezione civile della Corte di cassazione in una serie di decisioni recenti ha affermato che il fondamento della scelta compiuta dal legislatore ex art. 622 c.p.p. nel rimettere le parti dinanzi al giudice civile, ben può essere ravvisato nella presa di coscienza del dissolvimento delle ragioni che avevano originariamente giustificato il sacrificio dell’azione civile alle ragioni dell’accertamento penale, a seguito della costituzione di parte civile, privilegiando il ritorno dell'azione civile alla sede sua propria.

Scelta che aveva già trovato concorde consonanza nella interpretazione datane in passato dalle Sezioni Unite penali e civili; sul versante penale, con la sentenza “Sciortino” e, su quello civile, con una precedente pronuncia (a Sezioni Unite civili n. 1768 del 26 gennaio 2011).

Recentemente, le Sezioni unite penali del 4 giugno 2021 n. 22065 hanno condiviso l’impostazione della Cassazione civile, affermando che, “verificatosi un giudicato agli effetti penali, appare ragionevole che all’illecito civile tornino ad applicarsi le regole sue proprie, funzionali all’individuazione del soggetto su cui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e non la sanzione penale”.

Dall’affermata natura autonoma del giudizio civile, conseguente all’annullamento in sede penale agli effetti civili ex art. 622 c.p.p. rispetto a quello penale, discende, sia la possibilità che le parti possano allegare fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno, diversi, consentendo l’emendatio della domanda, sia la configurazione delle regole processuali civili applicabili sia in tema di nesso causale, sia di prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi fattori in gioco nei due sistemi di responsabilità.

Ulteriore avallo si rinviene nella recente decisione della Corte Cost. (sentenza 30 luglio 2021, n. 182) che, nel dichiarare infondata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 578 c.p.p., ha affermato che il giudice dell’impugnazione penale, quando deve pronunciarsi sull’azione civile in presenza di un’estinzione del reato per prescrizione o amnistia, «non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'”alto grado di probabilità logica” (sentenza Franzese: Cass. 11 settembre 2002, n. 30328). Per l'illecito civile vale, invece, il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente".

L’art. 622 c.p.p. prevede, secondo la Consulta, una più radicale separazione del giudizio civile dal giudizio penale, con la conseguenza che la decisione sull’azione civile avverrà non solo sulla base del suo proprio standard probatorio, ma in conformità alle norme del Codice di procedura civile. Ma tale sviluppo giurisprudenziale deve fare i conti con il contenuto di alcune disposizione della riforma “Cartabia” secondo cui, in caso di annullamento della sentenza ai soli effetti civili, ai sensi dell’articolo 622 c.p.p, il giudice del rinvio dovrà valutare le prove raccolte nel processo penale. In particolare, modificata la rubrica dell’articolo 578 c.p.p, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 344-bis, “rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale”, con un possibile richiamo agli strumenti già previsti per il giudice civile dall’art. 116 c.p.c.

Caratteristiche del corso:

Area: comune

Organizzazione: Scuola superiore della magistratura; durata: quattro sessioni; metodologia: a fianco di relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi e seguite da dibattito, saranno di norma previsti lavori tra gruppi ristretti di partecipanti con esame di casistica; numero complessivo dei partecipanti: novanta in presenza e quaranta online; composizione della platea: centrotrenta magistrati ordinari con funzioni penali e civili di cui quindici con funzioni di legittimità, cinque avvocati.

Eventuali incompatibilità: nessuna

Sede e data del corso: Napoli, Castel Capuano, Piazza Enrico De Nicola, 16 maggio 2022 (apertura lavori ore 15.00) - 18 maggio 2022 (chiusura lavori ore 13.00).

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