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P21060 Le questioni assorbenti e l’economia processuale



Il c.d. principio di economia processuale ha costituito il leitmotiv di ogni riforma del processo civile, ma già il codice del 1940, seppure senza mai evocare le parole “economia processuale”, ai ben noti artt. 187 e 279 c.p.c. realizzava questa esigenza. Appare allora propizia l’occasione, proprio in un momento, in cui la necessità di economia processuale è vitale a fronte del certamente accresciuto arretrato di questi mesi, per provare in un apposito corso a vedere anche le proiezioni meno scontate e meno usuali di questo pervasivo principio che trova il suo addentellato nell’art. 97 Cost.

Le tematiche affrontate saranno anzitutto quelle del ruolo di alcuni presupposti processuali e condizioni dell’azione (rispettivamente la competenza, il litisconsorzio necessario e l’interesse ad agire) nei confronti dei quali alcuni reputano che si possa assorbirne o limitarne l’esame, allorché poco complesso, in presenza di domande manifestamente infondate. Questa tesi – che, se ben scrutata, non realizza neppure bisogni di economia processuale – trova aggancio nella giurisprudenza di legittimità, anche se non a sezioni unite: sarà interessante analizzare, ad esempio, la recente sentenza di Cass. civ., sez. II, 26 settembre 2019, n. 24071, in materia di litisconsorzio necessario.

Secondariamente sarà necessario capire in quali condizioni di oralità o di scrittura o miste meglio riesca quello sguardo prognostico che è presupposto dalla corretta applicazione dell’art. 187 c.p.c. e che solo evita sia lunghe istruttorie poi destinate a rivelarsi inutili sia all’opposto rimessioni a decisione premature che poi diano luogo a vicende di ritorno in istruttoria e di nascita di sentenze non definitive.

Obiettivo del corso sarà anche calarsi all’interno del giudizio di appello alla stregua degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. la cui peraltro scarsa recente applicazione deve essere vagliata al fine di capire se è per timidezza, nel colpo d’occhio che si pretenderebbe avere sin dall’inizio, o se all’opposto ha non convinto la magistratura di appello una certa perdita di usuali garanzie, in particolare di quelle degli atti difensivi finali scritti, che certamente lo strumento del filtro postula. Di contro va osservato che prassi applicative dell’art. 348-bis, apparentemente giustificate dalle esigenze dell’economia processuale, possono talvolta davvero collidere con il giusto processo e con la tendenziale esattezza dei giudicati di merito.

Con riferimento al giudizio di cassazione sarà cruciale esaminare il n. 2) dell’art. 360-bis c.p.c. per comprendere se esso garantisca in misura massima il principio di economia processuale, ove interpretato nel senso più rigorista, o se possa venire inteso nel senso più ampio possibile, che aggiunge casi e così praticamente vanifica l’effetto del filtro. Più verosimile è che la difficile interpretazione di questa norma continui a scoraggiarne l’applicazione pratica.

 

Caratteristiche del corso:

 

Area: civile

Organizzazione: Scuola Superiore della Magistratura; durata: quattro sessioni (due giorni e mezzo); metodologia: mista (relazioni frontali, dibattito, gruppi di lavoro ed eventuale tavola rotonda); numero complessivo dei partecipanti: novanta; composizione della platea: settantacinque magistrati ordinari con funzioni civili, dieci magistrati onorari con funzioni civili  e cinque avvocati.

 

Eventuali incompatibilità: nessuna.

Sede e data del corso: On Line - Piattaforma Teams - 7 luglio 2021 (apertura lavori ore 15.00) – 9 luglio 2021 (chiusura lavori ore 13.00).

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