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D20270 Il processo a distanza nelle esperienze delle Alte Corti e le prospettive nel giudizio di legittimità



L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha dato un fortissimo impulso all’utilizzo degli strumenti tecnologici funzionali nella gestione del lavoro giudiziario.

In particolare, dapprima timidamente, poi in modo più ampio e dettagliato è stato previsto e disciplinato il cd. “processo da remoto” o “a distanza”. In un primo momento, i decreti legge 8 marzo 2020, n. 11, e 17 marzo 2020, n. 18, hanno previsto, per i procedimenti civili, lo svolgimento delle udienze senza la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia e, per i procedimenti penali, la partecipazione, a qualsiasi udienza, delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. Successivamente, la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ha ampliato le ipotesi di udienze penali da tenere mediante collegamenti da remoto ed ha espressamente previsto, tanto per i procedimenti civili, quanto per i procedimenti penali, la possibilità di adottare deliberazioni collegiali in camera di consiglio mediante collegamenti da remoto. Da ultimo, il decreto legge 30 aprile 2020, n. 111, ha subordinato alla volontà di tutte le parti lo svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto, ed ha stabilito la possibilità di ricorrere a queste modalità procedimentali fino al 31 luglio 2020.

A tal novità legislative, hanno fatto seguito molteplici interventi organizzativi e tecnici, anche in Corte di Cassazione, volti ad implementare il ricorso al c.d. “processo da remoto”. Inoltre, gli strumenti messi a disposizione dal Ministero della Giustizia, in special modo la piattaforma Microsoft Teams, hanno trovato ampia diffusione operativa, tanto per le attività di udienza, quanto per le attività organizzative e preparatorie (ad esempio, per riunioni di gruppi di lavoro, pre-camere di consiglio e attività di formazione).

Allo stato attuale dell’evoluzione legislativa, se la prospettiva di udienze e camere di consiglio da remoto appare molto limitata nel tempo, vi è però da interrogarsi sulle future possibilità di utilizzo delle nuove modalità di collegamento messe a disposizione dal Ministero della Giustizia. Ed infatti, la Corte di Cassazione e la Procura generale presso la Corte di Cassazione sono uffici a giurisdizione nazionale, rispetto ai quali, del tutto fisiologicamente, i componenti risiedono anche a notevole distanza geografica. I medesimi Uffici, inoltre, sono inseriti nel contesto di Reti internazionali, nei cui ambiti risultano certamente proficue forme di comunicazioni snelle ed efficaci, che possano essere utilizzate per sostituire validamente, almeno in alcune occasioni, i tradizionali incontri in presenza.

È per queste ragioni che appare utile un confronto tra le esperienze della Corte di Cassazione con quelle della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in quanto Corti tutte chiamate ad affrontare analoghi problemi e a rispondere ad esigenze similari in ragione della composita provenienza geografica dei Giudici e della istituzionale partecipazione a Reti internazionali. Lo scambio di conoscenze e di informazioni, in effetti, potrebbe agevolare l’individuazione di moduli organizzativi ed operativi idonei a conseguire validi risultati nel rispetto del principio di economicità in relazione alle risorse umane, materiali e finanziarie impiegate.

Sempre al fine di massimizzare i risultati conseguibili mediante l’uso delle tecnologie recentemente acquisite, risulta opportuna anche un’analisi delle modalità di comunicazione che, nella prassi, gli interlocutori possono utilizzare, individuandone profili di efficacia e di criticità ai fini della reciproca interazione. La volontà di offrire indicazioni “operative” suggerisce inoltre di procedere anche ad una rapida rassegna degli applicativi di più comune e proficuo impiego.