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D20135 il tribunale delle imprese e il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenzadella crisi d'impresa



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Scuola Superiore della Magistratura

Strutture territoriali di formazione decentrata dei distretti di

Bologna, Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento, Trieste e Venezia

 

 

Il Tribunale delle Imprese e

il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

Palazzo Marino

Sala Alessi

 23 marzo 2020

 

Responsabili del corso: Angelica Castellani, Bruno Conca, Adriana De Tommaso, Alessandro Farolfi, Maria Antonia Maiolino, Sergio Rossetti, Cristina Tabacchi, Andrea Zuliani

 

 

Presentazione

Il 14 agosto 2020 entrerà definitivamente in vigore il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, ma alcune rilevanti disposizioni sono già efficaci.

 

Nell’ambito del proprio ruolo istituzionale, la Scuola Superiore della Magistratura ha invitato le formazioni decentrate del nord, del centro e del sud ad organizzare dei corsi interdistrettuali sul codice della crisi.

Le Formazioni Decentrate del nord hanno ritenuto di raccogliere questo invito organizzando l’incontro proposto a cui, nella speranza dei formatori, ne dovranno seguire altri sui molti scenari che il nuovo codice propone, al fine di tentare di individuare soluzioni giurisprudenziali largamente condivise nell’ambito dei diversi distretti.

 

Tra i commentatori risulta indiscusso che il principale punto qualificante del nuovo codice è rappresentato dalle procedure di allerta e di composizione della crisi: l’emersione tempestiva dello stato di crisi, infatti, costituisce un presupposto indefettibile al fine primario della salvaguardia dei complessi produttivi in vista del loro risanamento economico, con evidenti ricadute positive sul mantenimento dei livelli occupazionali e del tessuto produttivo in cui l’impresa in difficoltà è inserito e, quindi, in ultima analisi, sull’economia del Paese in generale.

Inoltre, la tempestiva emersione della crisi consente (i) il più sicuro, ampio e tempestivo recupero dei crediti, limitando le ricadute negative che in un sistema produttivo integrato e composto essenzialmente da piccole e medie imprese, il ritardo o la perdita del credito determinano; (ii) di garantire la legalità del sistema economico, estromettendo le imprese che geneticamente e sistematicamente evadono le imposte, iii) di contrastare il fenomeno della concorrenza sleale tra le imprese, ponendo un argine al sistema di finanziamento indebito ai danni dei creditori (in primis quelli erariali).

 

Per quanto il sistema delle procedure di allerta si giochi essenzialmente al di fuori delle aule di giustizia, ai Tribunali – e in primo luogo alle Sezioni Specializzate in materia d’Imprese – spetta l’arduo compito di gettare le basi, pratiche e concettuali, perché tale sistema operativamente funzioni.

Spetterà al Presidente della Sezione Specializzata in materia d’Imprese, in particolare, il compito di concorrere alla formazione degli organismi di composizione della crisi d’impresa, al cui corretto funzionamento il nuovo codice affida l’effettivo successo della riforma come immaginata.

Il Tribunale delle Imprese, poi, sarà destinatario dei ricorsi per l’adozione delle misure protettive delle imprese che le abbiano richieste nell’ambito del procedimento di composizione assistita della crisi.

Ciascuno di tali punti merita una approfondita analisi, sia di natura sostanziale che di natura procedimentale.

Il presente corso si compone, idealmente, di due distinte parti.

Nella prima, si affronteranno le questioni relative alla nomina dei componenti dell’OCRI, in primo luogo con riferimento agli aspetti procedurali concernenti sia le necessarie interrelazione con le Camere di Commercio (in numero di 44 solo nel nord Italia), sia con il Ministero della Giustizia e, in particolare, con la DGSIA, al fine di individuare il migliore strumento per canalizzare e trattare le diverse richieste di nomina. A tali questioni, per così dire, formali, si aggiungono altre considerazioni di rilievo sostanziale concernenti la necessità che le ridette nomine siano improntate a criteri di “trasparenza, rotazione ed efficienza” come l’art. 5 del nuovo codice impone.

Nella seconda parte, viceversa, si dovrà analizzare, ancora una volta, dal punto di vista sostanziale e procedurale, il tema relativo alle misure protettive che il debitore potrà richiedere nel periodo in cui tenterà di risolvere la propria crisi avanti all’OCRI.

  1. corso è aperto esclusivamente ai magistrati ma sono stati invitati a parteciparvi tutti i Presidenti delle Camere di Commercio dei distretti coinvolti in questa iniziativa.