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P21047 Le sanzioni amministrative



Nella vigente legislazione, come non è definito il concetto di sanzione, non lo è neppure quello di sanzione amministrativa, la quale si connota essenzialmente per il fatto di essere irrogata nell'esercizio di una potestà amministrativa.  Le sanzioni amministrative non hanno dunque un contenuto loro peculiare, o comunque non sempre lo possiedono, come si verifica per le pene pecuniarie amministrative nei confronti delle pene pecuniarie criminali. Esse si possono, dal punto di vista sostanziale, individuare in modo soltanto residuale, quali misure afflittive non consistenti in sanzioni penali o civili.

La tesi che configura la nozione di sanzione amministrativa come pena di competenza dell’Amministrazione ha trovato una conferma nel diritto positivo, nella l. 24 novembre 1981, n. 689, legge generale sulle sanzioni amministrative pecuniarie, che rappresentano la più importante categoria di sanzioni amministrative insieme con quelle interdittive.

Il rapporto tra sanzioni amministrative e penali rimane tuttavia controverso, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha esteso le garanzie della Convenzione anche all’illecito amministrativo (artt. 6 e 7 CEDU) e ha posto il tema del rispetto del principio del ne bis in idem nel caso di applicazione, in relazione al medesimo fatto, di sanzioni amministrative e penali in distinti procedimenti (su cui Corte eur. dir. uomo, 15 novembre 2016, n. 24130, A e B c. Norvegia; Corte eur. dir. uomo, 18 maggio 2017, Jóhannesson e a. c. Islanda) e che viene declinato con profili in parte diversi anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Il corso, rivolto anche ai giudici onorari, intende ricostruire i principali orientamenti in materia di sanzioni amministrative allo scopo di far emergere, pur a fronte della estrema varietà delle fattispecie di illecito amministrativo previste dal legislatore, principi comuni e condivisi in una materia spesso frammentaria (si pensi alla responsabilità solidale, alla buona fede e all’esimente derivante da stato di necessità come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai poteri del giudice in caso di opposizione concernente l'entità della sanzione).

Saranno affrontate, anche attraverso la previsione di gruppi di lavoro tematici, le principali questioni relative al procedimento sanzionatorio dettato dalla l. 689/1981, alle garanzie in essa dettate e al giudizio di opposizione, alle sanzioni derivanti dalla violazione del codice della strada, ai provvedimenti sanzionatori delle Autorità indipendenti riservate alla giurisdizione del giudice ordinario.

Caratteristiche del corso:

Area: civile

Organizzazione: Scuola superiore della magistratura; durata: quattro sessioni (due giorni e mezzo); metodologia: mista (relazioni frontali, dibattito, gruppi di lavoro ed eventuale tavola rotonda); numero complessivo dei partecipanti: centoventi; composizione della platea:  sessantatre magistrati ordinari con funzioni civili, cinquantasette magistrati onorari con funzioni di giudice di pace, cinque avvocati.

Eventuali incompatibilità: nessuna.

Sede e data del corso:  Online, 16 giugno 2021 (apertura lavori ore 15.00) - 18 giugno 2021 (chiusura lavori ore 13.00).