Formazione permanente Torna Indietro
P21058 Pratica del processo minorile civile e penale



La “giurisdizionalizzazione” del processo civile minorile, nonostante le aspre critiche della dottrina, fin dagli anni ‘80, alle prassi applicative dei Tribunali per i Minorenni e gli sforzi interpretativi della giurisprudenza, sconta ancora l’inadeguatezza della disciplina dei procedimenti in camera di consiglio ex art. 737 c.p.c. per l’adozione dei delicatissimi provvedimenti ex art. 330 c.c.. Dalla istituzione dei tribunali per i minorenni nel 1934, la giustizia minorile si caratterizza per la commistione tra la amministrazione di “interessi” e la giurisdizione su “diritti”. A fronte della latitudine della norma sostanziale che individua come regola di giudizio l’apprezzamento dell’interesse del minore, la dottrina ha affermato con gran forza, seguita da interventi legislativi non risolutivi, che il principio di legalità̀ in questi casi deve essere particolarmente intenso e che stante l’importanza dei diritti in gioco, la giurisdizione minorile, al pari di quella penale che incide sulla libertà personale, deve essere forte soprattutto nelle garanzie. Da tali pressanti istanze il lento cammino della giurisprudenza verso il “giusto processo minorile”. Tuttavia, il giudizio civile minorile permane largamente insoddisfacente soprattutto riguardo alla disomogeneità̀ delle prassi applicative ed ai permanenti dubbi di legittimità̀ costituzionale per una scelta normativa che affida la tutela dei diritti, in un settore fondamentale per l’ordinamento, ad un modello processuale nel quale la decisione è emessa a seguito di un processo le cui cadenze sono affidate in larga parte al giudice e non predeterminate per legge.

Anche la novella 149 del 2001, entrata in vigore tra dubbi e polemiche solo nel 2007, non è riuscita a “giurisdizionalizzare” il procedimento; permangono, infatti, irrisolte rilevantissime questioni teoriche e applicative, prima fra tutte, quella della rappresentanza tecnica del minore e su chi e come debba assisterlo durante tutto il suo sviluppo.

Il processo civile minorile dunque da oltre trent’anni è un delicatissimo cantiere aperto, caratterizzato da perenni lavori in corso; ad oggi il tentativo di creare un sistema affidabile, compiuto, omogeneo è risultato invero illusorio.

D’altra parte, anche il fronte più quieto del giudizio penale minorile disciplinato dal d.P.R. n. 448 del 1988, costruito “a misura di minore”, che ha fatto da apripista ad importanti riforme sul versante dei soggetti maggiorenni, ha registrato nel tempo importanti assestamenti frutto della paziente opera della magistratura minorile.

Il corso intende dunque fare il punto sugli approdi ermeneutici in tema di giusto processo minorile, con particolare attenzione anche ai problemi di stringente attualità legati alle sfide dell’immigrazione e dell’emergenza sanitaria con particolare riguardo da un lato alla problematiche di gestione dei minori stranieri non accompagnati e, dall’altro, alle udienze da remoto, agli allontanamenti, ai rapporti tra i collocamenti e la quarantena ed alle garanzie del contraddittorio, così come, nel giudizio civile, ai diritti processuali fondamentali facenti capo alle parti e al minore-parte, alle prassi applicative inerenti la segretazione degli atti, la partecipazione alle attività̀ istruttorie, la CTU, l’ascolto del minore, il ruolo dei servizi socio-sanitari. Un focus specifico sarà̀ riservato al procedimento di affidamento dei minori alle case-famiglia e alle comunità̀, ai tempi e modalità̀ di verifica della permanenza delle ragioni del loro collocamento ed alla competenza rispetto alle funzioni di periodica vigilanza.

Specifica attenzione, nel settore penale, sarà̀ destinata ai principi di adeguatezza, di minima offensività̀ e di irrilevanza del fatto ex art. 131-bis c.p.p., di destigmatizzazione, di residualità̀ della detenzione, con un particolare approfondimento delle prassi applicative relative alla messa alla prova dei minorenni e degli adulti nei contesti mafiosi, per i reati associativi e per quelli sessuali nonché per gli imputati con deficit cognitivi o fragilità psicologiche, il tutto per meglio coniugare l’esigenza di dare una risposta sanzionatoria al reato con quella di proteggere il percorso evolutivo di crescita equilibrata del minore.

Infine, non mancherà un approfondimento dedicato alle principali tematiche inerenti il diritto di famiglia e dei minori all’attenzione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

 

Caratteristiche del corso:

 

Area: comune

Organizzazione: Scuola Superiore della Magistratura; durata: quattro sessioni (due giorni e mezzo); metodologia: mista (relazioni frontali, dibattito, gruppi di lavoro ed eventuale tavola rotonda); numero complessivo dei partecipanti: novanta; composizione della platea: sessanta magistrati ordinari, con preferenza per quelli che al momento della domanda esercitano funzioni minorili, venticinque magistrati onorari (di cui quindici in servizio presso i Tribunali per i minorenni e dieci presso le sezioni specializzate delle Corti d’Appello), nonché́ cinque avvocati.

Eventuali incompatibilità: saranno posposti rispetto ad ogni altro richiedente coloro che risultino

essere stati ammessi al corso P20062.

Sede e data del corso: Aula virtuale Teams, 5 luglio 2021 (apertura lavori ore 15.00) – 7 luglio 2021 (chiusura lavori ore 13.00).