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P21088 L’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero e del lavoro della polizia giudiziaria



Il nostro ordinamento assegna al pubblico ministero una funzione particolare, facendone un ibrido: egli è al contempo una parte processuale pura – portatore di una visione parziale, quella dell’accusa – ed un organo dello Stato, che rappresenta gli interessi collettivi della giustizia ed è pertanto tenuto non solo alla ricerca degli elementi di accusa ma anche di quelli a favore dell’indagato.

Né va trascurato che il P.M. è indifferente alle sorti del processo, contrariamente alle altre parti: in nessun caso egli è obbligato a chiedere il rinvio a giudizio o la condanna dell’imputato, né è titolare di un “mandato ad accusare” analogo e simmetrico al mandato difensivo, che gli imponga di sostenere le ragioni dell’accusa anche se non ne è convinto.

Al contrario, la sua funzione è di rappresentare in ogni fase l’interesse dello Stato ad un esito del procedimento penale conforme a giustizia, ciò che vuol dire sia individuare e chiedere la punizione i responsabili dei reati che sollecitare pronunce favorevoli alla persona indagata o imputata in mancanza delle condizioni per andare avanti.

Tali caratteristiche – libertà dei mezzi e indifferenza dei fini – costituiscono il giusto ed illuminato contrappeso al potere assegnatogli dalla legge nello svolgimento delle indagini preliminari, che ricomprende la possibilità di compressione dei diritti dell’indagato, compresi quelli costituzionalmente garantiti.

E’ dunque evidente il motivo per cui l’organizzazione del lavoro del pubblico ministero costituisce da un lato il presidio irrinunciabile della libertà di esercizio della sua delicatissima funzione, dall’altro lo strumento per procedimentalizzare la sua attività anche al fine di evitare errori e possibili sconfinamenti, anche alla luce delle Direttive emanate dal CSM che ne hanno parzialmente ridisegnato lo statuto.

I criteri organizzativi dell’ufficio del Pubblico Ministero sono del tutto diversi da quelli che caratterizzano l’ufficio del giudice, perché essi, da un lato, riguardano l’ambito e l’efficacia delle indagini preliminari, la cui direzione implica una pluralità di rapporti (con la polizia giudiziaria in primo luogo, con la pubblica amministrazione ,con altri uffici di procura e giudicanti ) e quindi una capacità relazionale attenta alle esigenze di indagini e pienamente consapevole delle realtà normative esistenti  (in primo luogo il tema della tutela dei dati personali anche sensibili, in ambito giudiziario, ma anche la concreta disciplina delle competenze amministrative con le quali si viene a contatto, specie in ambito europeo ed internazionale). L’efficacia dell’azione penale dipende in larga parte dalle capacità del magistrato requirente nel sapersi relazionare con un ambito sempre più vasto e sempre più complesso.

Vi è anche il tema dei criteri di esercizio dell’azione penale che poi è il tema dell’art. 6 del D.lvo del 20 febbraio 2006, n. 106 (Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero), della capacità di organizzare l’ufficio secondo le esigenze del territorio, dei criteri di assegnazione dei procedimenti e della specializzazione sia delle indagini che della trattazione dibattimentale. La norma individua un obiettivo fondamentale nel corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, nel controllo sulle iscrizioni delle notizie di reato, nel rispetto del valore fondamentale del giusto processo, e nel puntuale esercizio dei poteri di direzione, controllo e organizzazione: una azione che è tanto più efficace quanto completa e corretta è l’acquisizione di dati e notizie sui procedimenti trattati e sulle effettive modalità di trattazione dei medesimi.

Saranno affrontate le tematiche della organizzazione dell’agenda del magistrato, con riferimento sia alla fase delle indagini preliminari che del dibattimento, dei rapporti con la Polizia Giudiziaria, l’incidenza dell’attività di indagine diretta e delegata, l’ufficio del singolo pubblico ministero e le sue componenti amministrative, i meccanismi di avocazione e la funzione del visto del Procuratore sui provvedimenti più importanti.

Una riflessione particolare sarà dedicata alle modifiche all’organizzazione del lavoro del pubblico ministero imposte dall’emergenza sanitaria in atto, dall’adozione di forme di lavoro a distanza alla gestione di indagini da remoto.

 

Caratteristiche del corso:

 

Area: penale

Organizzazione: Scuola Superiore della Magistratura; durata: quattro sessioni (due giorni e mezzo); metodologia: mista (relazioni frontali, dibattito, gruppi di lavoro ed eventuale tavola rotonda); numero complessivo dei partecipanti: novanta; composizione della platea: ottanta magistrati ordinari con funzioni penali requirenti e dieci magistrati onorari con funzioni penali requirenti.

Eventuali incompatibilità: nessuna.

Sede e data del corso: Napoli, Castel Capuano, Piazza Enrico De Nicola, 8 novembre 2021 (apertura lavori ore 15.00) – 10 novembre 2021 (chiusura lavori ore 13.00).