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D20354 Il soggetto pericoloso: misure personali di sicurezza e di prevenzione, tra tradizione e modernità



Aggiornamento riguardante l’incontro Nazionale D.20354 –T.20010:

Il soggetto pericoloso: misure personali di sicurezza e di prevenzione fra tradizione e modernità

 

CHE SI SVOLGERA’

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE DALLE 14.30 ALLE 18.30

E MARTEDI’10 NOVEMBRE 2020 DALLE 9.00 ALLE 12.00 e DALLE 15.00 ALLE 18.00

SI FA PRESENTE PER TUTTI I PARTECIPANTI CHE SI ERANO GIA’ ISCRITTI SUL SITO DELLA SSM E PER QUELLI CHE NON SI ERANO ANCORA ISCRITTI CHE IL CORSO SI SVOLGERA’

SOLO tramite l’utilizzo della piattaforma MICROSOFT TEAMS

IL CORSO COLLEGATO AL CORSO T20010

Il corso intende affrontare il tema dei rapporti fra pericolosità soggettiva e processo penale, minorile, ordinario e di prevenzione.
Saranno censiti, a partire dalla fase delle indagini preliminari (e di polizia) e sino al momento esecutivo, i presupposti, la tipologia e il funzionamento delle misure personali di sicurezza e di prevenzione contemplate dalla legislazione di diritto comune e speciale.

Tutto ciò alla luce delle rilevanti novità intervenute nel 2014, con il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, e nel 2019, con la declaratoria di illegittimità costituzionale delle misure di prevenzione alle persone che “debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dedite a traffici delittuosi” (sentenza n. 24 del 2019, connotata dal recepimento delle indicazioni della CEDU sul caso De Tommaso c. Italia).

In particolare la suddetta riforma ha previsto che la durata delle misure di sicurezza personali non potrà superare il massimo edittale del commesso reato, dismettendo esse così – e ciò al fine di scongiurare il più volte denunciato fenomeno dei cosiddetti ergastoli bianchi – la relazione di dipendenza biunivoca con la prognosi di pericolosità del soggetto; con i conseguenti noti problemi interpretativi che ne discendono dal punto di vista della determinazione del limite di durata massima nelle frequenti ipotesi di pluralità di reati commessi e di tutela della collettività nei casi di rimessione in libertà, per superamento di tale tempo massimo, di persone ancora socialmente pericolose.

A ciò si aggiungono le questioni di natura pratico-applicativa relative al necessario coordinamento con i Dipartimenti di Salute Mentale e gli Uffici di Esecuzione Penale territoriali (nonché con i difensori degli interessati), problematiche già più volte sottolineate dal CSM nelle proprie risoluzioni del 19 aprile 2017 e del 24 settembre 2018.

Quanto alle misure di prevenzione, sarà invece importante richiamare l’attenzione sull’excursus storico tracciato dalla Corte costituzionale nella menzionata sentenza 24 del 2019, dal superamento della proclività a delinquere alle più recenti prese di posizione della giurisprudenza europea sulla necessaria tassatività e verificabilità fattuale delle residue figure di cosiddetta pericolosità generica.

Sarà inoltre interessante vagliare la diversa funzione e le diverse caratteristiche del giudizio di pericolosità a seconda della natura penale o preventiva della misura (di sicurezza o di prevenzione) da applicare nel caso concreto.

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