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P21050 Il procedimento indiziario: dalla ricerca alla valutazione della prova



L’adozione nel nostro sistema processuale del sistema accusatorio parte dal presupposto della separazione delle fasi e postula la inidoneità degli indizi a provare l’esistenza di un fatto e dunque ad essere posti a base della decisione del giudice. La fase delle indagini preliminari è dedicata alla ricerca delle prove e degli elementi da sottoporre al giudizio, generalmente in segreto e senza contraddittorio, riservando alla fase dibattimentale il compito di formare le prove davanti ad un giudice terzo.

Va però rilevato che spesso si presta attenzione alla regola dell’art. 192 solo in fase “consuntiva”, trattandosi di disposizione che attiene al momento valutativo, mentre il percorso in essa tracciato non viene adeguatamente considerato come criterio metodologico già in fase di ricerca della prova.

Tale criterio è invece fondamentale ove si consideri che sulla base di indizi e non di prove è consentita la compressione di diritti costituzionalmente garantiti come la privazione della libertà personale (art. 292 c.p.p.), della segretezza della corrispondenza (art. 267 c.p.p.) della proprietà privata (art. 321 c.p.p.). E’ dunque evidente che anche nella fase delle indagini preliminari siano osservate regole e consacrati limiti che, nel rispetto della necessità di raccolta del materiale da utilizzare nel successivo momento del giudizio, garantiscano il rispetto dei principi inderogabili del nostro ordinamento.

E’ ciò che avviene attraverso il rispetto delle regole del contraddittorio, compatibilmente con la segretezza della fase delle indagini, e con la presenza di un controllo giurisdizionale  - semmai posticipato ma mai eliminabile - su tutti i momenti di particolare rilevanza nella fase precedente il momento del giudizio, in cui pur non essendosi ancora formalmente aperta la contesa tra accusa e difesa la persona sottoposta ad indagini può subire conseguenti rilevanti negative anche dalla semplice esistenza di un procedimento penale a suo carico.

Il corso si propone, quindi, una riflessione sul procedimento indiziario volta a sintetizzare le tecniche di individuazione, selezione e raccordo degli elementi indiziari durante la fase dell’investigazione penale (anche grazie all’apporto delle scienze e delle nuove tecnologie) ed il loro “trasferimento” nel confronto dibattimentale, fino a giungere a delineare le regole di elaborazione logica, di analisi e di sintesi, su cui si fonda il precetto del capoverso dell’art. 192 del codice di rito. Non mancherà, infine, un approfondimento sul rapporto tra questa regola di giudizio ed i nuovi requisiti di contenuto della motivazione della sentenza, come descritti nella versione novellata dell’art. 546 cod. proc. pen. ed una riflessione sulle ipotesi in cui gli esiti del procedimento indiziario possono essere valutati a fini di prova (procedimenti speciali, irripetibilità della prova in dibattimento).

 

Caratteristiche del corso:

 

Area: penale

Organizzazione: Scuola Superiore della Magistratura; durata: quattro sessioni (due giorni e mezzo); metodologia: mista (relazioni frontali, dibattito, gruppi di lavoro ed eventuale tavola rotonda); numero complessivo dei partecipanti: centoventi; composizione della platea: novanta magistrati ordinari con funzioni penali, trenta magistrati onorari con funzioni penali, oltre cinque avvocati e tre magistrati militari

Eventuali incompatibilità: nessuna.

Sede e data del corso:  Aula virtuale Microsoft Teams, 21 giugno 2021 (apertura lavori ore 15.00) – 23 giugno 2021 (chiusura lavori ore 13.00).

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