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P21053 Problemi attuali della magistratura di sorveglianza: tra emergenze e tutela dei diritti fondamentali



Nel corso degli anni si è assistito ad un costante aumento dei compiti e delle responsabilità della magistratura di sorveglianza, chiamata ad affrontare diverse e pressanti emergenze: il sovraffollamento carcerario, il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e, da ultimo, la diffusione dell’epidemia da Covid-19 all’interno del sistema penitenziario. Il ruolo della magistratura di sorveglianza nella tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale, in periodi di emergenza, è ancora maggiore, così come particolarmente delicato risulta il bilanciamento tra le esigenze di tutelare quei diritti, da un lato, e, dall’altro lato, di realizzare il finalismo rieducativo della pena nella fase esecutiva e di assicurare dove necessario la neutralizzazione della pericolosità sociale degli autori di reato. Come mostrano alcune vicende del recente passato (si pensi alle scarcerazioni per esigenze sanitarie, che hanno destato clamore durante l’emergenza Covid-19), il ruolo delicato e fondamentale della magistratura di sorveglianza rischia d’altra parte di non essere sempre compreso dall’opinione pubblica, soprattutto a fronte della concessione di “benefici penitenziari” ad autori di reati di particolare gravità. Di qui la necessità di una rinnovata riflessione sulla percezione sociale della giurisdizione di sorveglianza e sull’impegno civile a che la percezione stessa si formi senza perdere di vista i principi costituzionali.

In questo contesto, il corso si prefiggerà anzitutto l’obiettivo di fare il punto sui problemi attuali della sorveglianza, ripercorrendo le principali modifiche di sistema degli ultimi anni, che hanno tra l’altro portato una ulteriore giurisdizionalizzazione degli interventi a tutela dei diritti dei soggetti ristretti, con riguardo alle condizioni di vita all’interno degli istituti penitenziari.

Quanto al sovraffollamento carcerario, l’intervento delle sentenze della Corte di Strasburgo ha infatti imposto all’Italia l’adozione di rimedi “strutturali” funzionali all’eliminazione delle conseguenze delle accertate violazioni dei suddetti diritti, da valutare oggi alla luce di una recente sentenza delle Sezioni Unite del 2020, relativa ai criteri di calcolo dello spazio minimo per detenuto, all’interno della cella, rilevanti ai sensi dell’art. 3 Cedu. In tale quadro, i recenti sviluppi del processo di riforma dell’Ordinamento penitenziario (elaborato in attuazione della delega conferita al Governo dall’art.1 della legge n. 103 del 2017, commi 81 e segg.) impongono, ancora una volta, una riflessione a tutto campo sulle attuali problematiche in tema di esecuzione. Saranno dunque oggetto di esame e discussione, tra l’altro, le nuove disposizioni introdotte con riguardo all'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 81 121); alla semplificazione dei procedimenti e delle competenze degli uffici locali di esecuzione esterna e della polizia penitenziaria (d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123); alla vita detentiva ed al lavoro penitenziario (d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124; all’estensione del regime dell’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario ai principali delitti contro la pubblica amministrazione (legge 9 gennaio 2019, n. 3, indicata mediaticamente come “spazza corrotti”)..

Non mancheranno, d’altra parte, contributi di aggiornamento e riflessione in tema di permessi-premio (sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2020, sul termine per l’impugnazione delle decisioni del magistrato di sorveglianza) e di alternative all’esecuzione intramuraria, avuto riguardo sia alla giurisprudenza sovranazionale che ai recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale e ai recenti interventi normativi adottati nell’ambito dell’emergenza Covid-19 (d.l. n. 28/2020, l. n. 70/2020, d.l. n. 137/2020). Si pensi alla sentenza della Consulta n. 149 del 2018, dichiarativa della illegittimità parziale dell’art. 58-quater, comma 4, ord. pen., ma pertinente in generale, con toni anche innovativi, alle funzioni della pena nel quadro costituzionale; alla  sentenza n. 99 del 2019, che ha esteso l’applicabilità della detenzione domiciliare ‘in deroga’ ai casi di grave infermità psichica sopravvenuta durante la carcerazione; alla sentenza n. 253/2019, che ha aperto una breccia nel regime ostativo di cui all’art. 4 bis ord. penit. (la cui applicabilità ai minori è stata esclusa dalla successiva sentenza n. 263 del 2019); alla sentenza n. 18/2020, in tema di detenzione domiciliare per le madri di figli disabili; alla sentenza n. 74/2020, in tema di applicazione provvisoria della semilibertà da parte del magistrato di sorveglianza.

Quanto ai regimi penitenziari differenziati, una riflessione sarà dedicata al tema dell’ergastolo ostativo in rapporto alla liberazione condizionale, oggetto di una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Cassazione (ord. 18518/2020). Ancora, si farà il punto sul regime del “carcere duro” ex art. art. 41 bis ord. penit., oggetto da ultimo della sentenza della Corte costituzionale n. 97/2020, che ha fatto venir meno il divieto di scambio di oggetti tra detenuti del medesimo gruppo di socialità.

 Sarà infine fatto il punto sull’attuale situazione delle misure di sicurezza personali, a partire da quelle indotte da patologie psichiatriche, la cui gestione risulta problematica, pur dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, al punto che, su iniziativa del Consiglio superiore della magistratura, sono stati recentemente promossi protocolli per la diffusione delle pratiche ritenute migliori (delibera del 24 settembre 2018).

 

Caratteristiche del corso:

 

Area: penale

Organizzazione: Scuola Superiore della Magistratura, in collaborazione con l’Università Roma Tre; durata: quattro sessioni (due giorni e mezzo); metodologia: mista (relazioni frontali, dibattito ed eventuale tavola rotonda); numero complessivo dei partecipanti: novanta; composizione della platea: sessanta magistrati di sorveglianza, venti magistrati requirenti, cinque magistrati onorari addetti ai tribunali di sorveglianza e cinque avvocati.

Eventuali incompatibilità: nessuna.

Sede e data del corso:  On line - Aula virtuale Teams, 23 giugno 2021 (apertura lavori ore 15.00) – 25 giugno 2021 (chiusura lavori ore 13.00).

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