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P21010 Il giudizio civile di cassazione e la necessità di conciliare quantità e qualità



Nel 1920 Piero Calamandrei dava alle stampe “La Cassazione civile”. L'opera, monumentale nell'impianto e nello svolgimento, nella prima parte – Storia e legislazioni – analizza l’evoluzione, le origini francesi e rivoluzionarie, le consonanze e dissonanze con il suo antecedente storico e ne segue lo sviluppo nella penisola italiana. Nel secondo tomo – Disegno generale dell’istituto – viene tratteggiato un modello ideale di Corte Suprema, con l’intento di contribuire al superamento del sistema delle cinque corti di cassazione regionali, sostituendo loro una corte unica, capace di vegliare effettivamente sull'uniforme applicazione della legge.

Il legislatore si conformerà in parte alla sua visione programmatica con il r. d. n. 601 del 1923 con cui verrà superata la pluralità delle corti in favore di un consesso unico con sede in Roma e con il r. d. n. 12 del 1941 sull'Ordinamento giudiziario con cui verrà attribuita alla Corte Suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, il compito di assicurare «l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale […].» (art. 65 r. d. n. 12 del 1941).

A distanza di un secolo dalla pubblicazione dell’opera di Calamandrei, che continua a occupare un ruolo fondamentale nella nostra letteratura giuridica sull’argomento, e di ottant’anni dalla approvazione della legge sull’ordinamento giudiziario, si tratta di comprendere quanto di quel modello teorico abbia trovato effettiva realizzazione nell’attuale disciplina del giudizio civile di cassazione, soprattutto dopo le numerose riforme che si sono succedute negli ultimi decenni (si pensi alla modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., apportata dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012, in tema di motivi di ricorso per cassazione, con cui si è significativamente ridotta la proponibilità di impugnazioni inerenti al vizio motivazionale o al d.l. n. 168 del 2016, convertito con la l. n. 197 del 2016, con cui è stata accentuata la cameralizzazione del procedimento, già prevista, com’è noto, dall’art. 375 c.p.c. e regolata dall’art. 380-bis c.p.c., riservando alla pubblica udienza i ricorsi a rilevanza nomofilattica, ove cioè si presentino questioni attinenti allo “ius constitutionis”), e quali siano le possibili coordinate della sua futura evoluzione nel rinnovato quadro normativo. Diversi sono d’altronde gli interventi organizzativi che sono stati adottati per migliorare l’efficienza del giudizio di legittimità e che hanno toccato altresì le modalità di trattazione dei procedimenti e di redazione delle decisioni che, perlopiù, a seguito delle modifiche legislative, rivestono la forma dell’ordinanza.

Nonostante le riforme adottate, la Corte di cassazione continua ad essere affetta da un problema atavico, rappresentato da un carico di lavoro eccessivo (nel solo 2019 sono stati iscritti ben 38.725 ricorsi civili), che rischia di rendere la Corte più simile a un giudice di appello che a un organo di legittimità e che incide gravemente sui tempi di risoluzione dei ricorsi presentati, finendo per mettere a repentaglio la sua stessa funzione nomofilattica. Crisi, inoltre, in cui ha fatto sentire il suo peso anche l’attuale pandemia e il blocco prodottosi dell’attività giurisdizionale.

Per altro verso, si è registrato nel corso degli anni un progressivo incremento del dialogo con le altre Corti apicali nazionali, sovranazionali e internazionali, che ha allargato gli orizzonti e il rilievo dei precedenti della Corte di cassazione.

Il corso, da un lato, intende affrontare alcune delle questioni di maggior rilievo che connotano l’attuale sindacato di legittimità (come ad esempio i temi relativi alla specificità dei motivi di ricorso, all’inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c., all’improcedibilità ex art. 369 c.p.c., all’interpretazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ) e sulle prassi organizzative adottate dalle diverse sezioni per razionalizzare la trattazione del contenzioso (si pensi alle udienze tematiche, anche con l’intento di creare dei precedenti su temi nuovi con valore nomofilattico)..

 Dall’altro, si intende proporre una riflessione sui possibili sviluppi del modello attuale per recuperare appieno il ruolo nomofilattico definito dall’ordinamento anche attraverso forme di più stretto collegamento fra il giudice di merito e quello di legittimità, capaci di stimolare una pronta risposta della Corte Suprema rispetto a questioni di rilevante impatto sociale ed economico che non possono attendere l’intervento del giudice di legittimità a distanza di parecchi anni da vicende che assumono carattere seriale e rischiano di incidere sulla protezione dei diritti fondamentali e di condizionare il  corretto sviluppo dei traffici.

Caratteristiche del corso:

Area: civile

Organizzazione: Scuola superiore della magistratura; durata: quattro sessioni (due giorni); metodologia: mista (relazioni frontali, dibattito, gruppi di lavoro ed eventuale tavola rotonda); numero complessivo dei partecipanti: centoventi; composizione della platea: cinquanta magistrati ordinari con funzioni di legittimità, sessanta magistrati ordinari che svolgono funzioni civili e dieci avvocati.

Eventuali incompatibilità: nessuna.

Sede e data del corso: Online su piattaforma Microsoft Teams, 11 febbraio 2021 (apertura lavori ore 9.00) – 12 febbraio 2021 (chiusura lavori ore 17.00).

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