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P21028 La prova dichiarativa ed il libero convincimento del giudice penale



Per quanto ridimensionato dall’irruzione sulla scena delle prove di carattere tecnico e scientifico, il ruolo della prova dichiarativa resta centrale nell’economia del processo penale.

Si tratta di un tema tradizionale, e del resto evocato ogni qual volta, nell’ambito della formazione, di discute della base cognitiva della decisione giudiziale. Il corso in questione vuole focalizzare in modo diretto ed esclusivo la realtà della prova dichiarativa, in tutte le relative forme di manifestazione.

Si tratta per un verso di aggiornare ed approfondire aspetti ormai tipici della materia, a partire dai criteri per un sicuro discrimine tra le possibili posizioni soggettive del dichiarante (dall’imputato di reato in connessione stretta al testimone “puro”, con tutte le scansioni intermedie) per continuare con altri profili di risalente valorizzazione, ma posti in perenne discussione, anche nel momento valutativo della prova (si pensi alla vexata quaestio della chiamata in correità).

Ma il corso sarà soprattutto l’occasione per studiare la prova dichiarativa negli aspetti focalizzati dal dibattito più attuale. Ad esempio, sembra ormai intollerabile, agli occhi di alcuni giuristi e di molti operatori della giurisdizione, l’enorme dispersione di risorse processuali germinata dalla corrente applicazione dei principi di immediatezza ed oralità, che trovano nell’assunzione della prova dichiarativa il proprio campo principale di applicazione. La ripetizione dell’istruttoria dibattimentale ad ogni mutamento della persona del giudice – che la giurisprudenza ha voluto estendere anche al rito abbreviato – rappresenta un costo altissimo (data la frequenza delle variazioni del giudicante), e contrasta ormai chiaramente non solo con alcuni aspetti della psicologia della testimonianza, ma con esigenze di sistema dal rango elevatissimo (si pensi alle norme comunitarie e nazionali contro il fenomeno della vittimizzazione secondaria). Si possono citare, al proposito, i pur cauti rilievi critici della stessa Corte costituzionale in una recente pronuncia sul tema (sent. n. 132 del 2019).

Problemi in parte analoghi si pongono, com’è noto, riguardo alla rinnovazione in appello dell’assunzione della prova dichiarativa in caso di impugnazione della sentenza assolutoria: un principio ormai stabilizzato, all’esito degli arresti della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, di recente esteso dalle Sezioni unite alla dichiarazione del perito o del consulente tecnico, e nondimeno talvolta applicato (o comunque invocato) senza una precisa valutazione dei suoi limiti di cogenza.

Altro profilo di interesse sarà costituito da una verifica di impatto tra le scienze della mente (psicologia, psichiatria, biologia, neurologia) e la valutazione della prova dichiarativa, alla luce delle nuove cognizioni sulle funzioni percettive, cognitive, mnemoniche e rielaborative del cervello umano.

Non mancherà, nel contesto generale indicato, l’analisi di specifiche questioni emerse nella pratica della giurisdizione, da affrontare in relazione a casi concreti e con la metodica dei gruppi ristretti di lavoro, al fine di favorire, nella massima misura possibile, il confronto diretto tra i partecipanti.

 

Caratteristiche del corso:

 

Area: penale

Organizzazione: Scuola Superiore della Magistratura; durata: quattro sessioni (due giorni e mezzo); metodologia: mista (relazioni frontali, dibattito, gruppi di lavoro e eventuale tavola rotonda); numero complessivo dei partecipanti: centoquaranta; composizione della platea: centootto magistrati ordinari con funzioni penali, ventiquattro magistrati onorari con funzioni penali, cinque avvocati e tre magistrati militari.

 

Eventuali incompatibilità: saranno postergati rispetto ad ogni altro richiedente coloro che risultino essere stati ammessi al corso P20041.

Sede e data del corso: Piattaforma Microsoft Teams  (apertura lavori ore 15.00) – 16 aprile 2021 (chiusura lavori ore 13.00).

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