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P21069 Le fonti del diritto, il ruolo della giurisprudenza ed il principio di legalità



Con l'espressione «fonti del diritto» si indicano quei fatti o atti giuridici i quali, in base alle «norme sulla produzione giuridica» vigenti in un determinato ordinamento, hanno come effetto la creazione, modificazione o abrogazione di disposizioni o norme integrative di quell'ordinamento. In altri significati si parla talora di fonti anche per indicare il complesso delle disposizioni e norme che costituiscono un determinato ordinamento, oppure per indicare gli strumenti che permettono di conoscere tali disposizioni e norme.

Rispetto alle trattazioni tradizionali del modello otto-novecentesco – imperniate sulla primazia della legge statale e sulla sua superiorità nei confronti di tutte le altre fonti del diritto, nonché sulla distinzione tra legislazione e giurisprudenza – il tema delle fonti del diritto appare oggi alquanto più complesso e frammentato.

Si considerino, in tal senso, la previsione di una potestà legislativa regionale e il ruolo crescente della giurisprudenza costituzionale, che è condizionata ma a sua volta condiziona il regime delle fonti.

In una dimensione sovranazionale si collocano invece i rapporti tra l’ordinamento dell’Unione europea e quello costituzionale, che trovano disciplina negli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., ma sono la risultante di un processo progressivo di integrazione, la cui parte significativa deriva da un lungo e complesso “dialogo” tra la Corte costituzionale italiana e la Corte di giustizia dell’Unione europea.

Al formante del diritto dell’Unione, inoltre, si aggiunge con diversa valenza il sistema derivante dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, caratterizzato dalla presenza di un trattato internazionale multilaterale che, sia pur peculiare, non ha dato luogo a un ordinamento giuridico sovranazionale, ma le cui norme  - secondo la Consulta - presentano una portata sub-costituzionale, con la conseguenza che la norma nazionale incompatibile con la norma della Convenzione e dunque con gli «obblighi internazionali» di cui all’art. 117, comma 1, Cost. viola quest’ultimo parametro, dando luogo a un rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente, che dà vita e contenuto a quegli obblighi internazionali evocati dall’art. 117 e, con essi, al parametro stesso (a partire da Corte cost. n. 348 e n. 349 del 2007). Rilievo progressivo, in tale contesto, ha assunto nel corso degli anni il valore della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, grazie anche alla sua maggiore conoscenza da parte della magistratura italiana, e la cui interpretazione è fondamentale per definire l’esatto contenuto delle norme della Convenzione.

In una dimensione trasversale, e con diversa valenza seconda dei settori di riferimento, si collocano inoltre le fonti non vincolanti di “soft law”, che possono essere il frutto delle iniziative, private o pubbliche, individuali o collettive, più diverse ed essere rivolte a soggetti assolutamente indeterminati o a categorie ben specifiche di possibili fruitori.

Si aggiunga, inoltre, che, al di là della frammentazione del quadro delle fonti, la loro corretta interpretazione è influenzata da interventi legislativi caratterizzati da una progressiva polverizzazione dei contenuti e spesso dall’assenza di un disegno sistematico complessivo, con mutamenti terminologici e di tecnica normativa.

Il quadro descritto finisce necessariamente per coinvolgere l’attività interpretativa della giurisprudenza, mettendo in crisi il concetto tradizionale del principio di legalità. Di rado, ormai, il giudice applica semplicemente una norma, dovendo piuttosto comporne i frammenti, attingendoli da fonti dello stesso o di altri livelli, interne ed esterne, aumentando le sue responsabilità.

Il corso tratterà i problemi che gli operatori del diritto, nel settore civile e nel settore penale – quest’ultimo caratterizzato dal principio di riserva in legge ex art. 25, comma 2, Cost. – si trovano ad affrontare nel rapporto con un sistema di fonti nazionali e sovranazionali multilivello. Attenzione specifica sarà dedicata alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla sua applicazione da parte della Corte di giustizia. Quest’ultima verrà considerata nelle sue “interazioni” con la Costituzione e con la giurisprudenza della nostra Corte costituzionale, nonché con la Convenzione europea e con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, anche alla luce della prospettiva della “massima espansione della tutela dei diritti fondamentali.

Un approccio casistico e pratico sarà invece dedicato alle ricadute delle interazioni tra fonti nazionali e sovranazionali sull’operato del giudice nazionale, stretto tra interpretazione conforme, disapplicazione, rinvio pregiudiziale questione di legittimità costituzionale.

Caratteristiche del corso:

Area: comune

Organizzazione: Scuola superiore della magistratura; durata: quattro sessioni (due giorni e mezzo); metodologia: mista (relazioni frontali, dibattito, gruppi di lavoro ed eventuale tavola rotonda); numero complessivo dei partecipanti: novanta; composizione della platea: sessanta magistrati ordinari, trentacinque magistrati onorari e cinque avvocati.

Eventuali incompatibilità: nessuna.

Sede e data del corso: Blended Firenze Hotel Hilton F.Metropole / Aula virtuale Microsoft Teams, 20 settembre 2021 (apertura lavori ore 15.00) – 22 settembre 2021 (chiusura lavori ore 13.00).

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