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P20088 La nuova disciplina della legittima difesa



L’attenzione specifica per il tema della legittima difesa, pur nell’anno in cui la Scuola organizza un corso generale sul tema delle cause di giustificazione, si giustifica ben oltre la ricorrenza statistica dei casi risolti a norma dell’art. 52 c.p. A prescindere dai significati politici e simbolici delle riforme succedutesi nel tempo, che rilevano qui in rapporto all’intenzione storica del legislatore, l’argomento coinvolge profili fondamentali del bilanciamento nella tutela dei beni e degli interessi dei consociati, come regolati dalle Carte fondamentali, dalla legge ordinaria, dal diritto vivente: temi cioè squisitamente giuridici.

Il corso sarà anzitutto l’occasione per focalizzare l’assetto raggiunto dalla materia prima delle riforme, per poi ragionare circa l’impatto sortito da ciascuna delle novelle succedutesi in anni recenti. In sostanza il legislatore, muovendo da un giudizio di inadeguatezza della fattispecie originaria, nell’applicazione prevalsa in giurisprudenza, ha fatto ricorso ad un tipico strumento di riduzione della discrezionalità giudiziale, cioè alle presunzioni.

Con la riforma attuata mediante la legge n. 59 del 2016, che aveva introdotto per la prima volta il concetto di difesa domiciliare, il meccanismo presuntivo aveva investito “solo” il requisito di proporzione tra difesa ed offesa. Poiché per altro le presunzioni assolute devono superare un giudizio stretto di ragionevolezza, in modo che non ne derivino regole capaci di assimilare nel trattamento situazioni troppo eterogenee, e di violare l’assetto bilanciato dei diritti fondamentali, la giurisprudenza ha progressivamente chiarito che la proporzione sussiste (riguardo a reazioni lesive della vita o dell’incolumità personale) a condizione che il rischio creato dall’aggressore attenga pure all’incolumità delle persone, e non solo del loro patrimonio. Per altro verso, si è pure ribadita la necessità in concreto (e quindi l’esigenza di prova) degli ulteriori requisiti legittimanti la difesa, a cominciare dalla necessità della reazione.

Fors’anche per questo, la legislazione più recente (legge n. 36 del 2019) si è caratterizzata soprattutto per una implementazione del tessuto presuntivo della disciplina. Con l’avverbio “sempre” si è voluta ribadire la presunta indefettibilità del rapporto di proporzione tra difesa ed offesa. È stato poi osservato come il nuovo quarto comma dell’art. 52 c.p., muovendo da un presupposto non privo di pertinenza logica (violazione del domicilio con violenza o minaccia del ricorso alla violenza), ma certo non collegato indefettibilmente ad una situazione di rischio concreto, abbia inteso introdurre una presunzione assoluta di ricorrenza di tutti i requisiti della fattispecie scriminante, a cominciare proprio dalla necessità della reazione. Il cerchio si è chiuso con una sorta di presunzione di non colpevolezza dell’eccesso, o comunque di impunità dell’eccesso colposo (art. 55, secondo comma, c.p.).

I molti aspetti problematici della disciplina sono stati messi in luce da una iniziativa non frequente dal Capo dello Stato in sede di promulgazione dell’ultima legge di riforma, cioè l’invio di una missiva ai Presidenti delle Camere. In sintesi estrema, il Presidente della Repubblica è parso voler confidare in soluzioni interpretative idonee a ridurre la frizione della disciplina coi principi costituzionali, soprattutto in punto di necessità concreta dell’autodifesa e di effettività della reazione emotiva nell’economia dell’eccesso colposo.

Insomma, un groviglio di questioni di portata generale e particolare, che il corso mira ad ordinare e studiare, con uno sguardo fermo ai principi e, nello stesso tempo, con attenzione per i casi concreti che possono sollecitare l’applicazione della disciplina riformata.


Caratteristiche del corso: 

Area: penale
 

 

Organizzazione: Scuola superiore della magistratura; durata: quattro sessioni (due giorni e mezzo); metodologia: mista (relazioni frontali, dibattito, gruppi di lavoro ed eventuale tavola rotonda); numero complessivo dei partecipanti: novanta; composizione della platea: settantotto magistrati ordinari e sei magistrati onorari con funzioni penali, oltre a sei avvocati

Eventuali incompatibilità: nessuna. 

Sede e data del corso: Formazione a distanza - Piattaforma Teams.  2 novembre 2020 (apertura lavori ore 15.00) – 4 novembre 2020 (chiusura lavori ore 13.00).


 

 

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