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D21163 L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO E LA PROTEZIONE DEL CONSUMATORE: IL PASSAGGIO DALLA NULLITÀ ALLE NULLITÀ



Con il ciclo di convegni, di cui questo incontro costituisce il secondo appuntamento, si vogliono ripercorrere ed approfondire le principali novità legislative, giurisprudenziali e dottrinali emerse negli ultimi anni nei principali settori del diritto civile. Nel secondo appuntamento vedremo come il termine invalidità non denota un singolo istituto, ma un’idea generale e primaria posta a base dell’elaborazione giuridica.

Nel diritto dei contratti, l’invalidità esprime un giudizio sulla regola contrattuale nel suo rapporto con quella legale e il Codice civile, conformemente alla tradizione romanistica alla quale si ispira, non predispone per l’invalidità una disciplina ad hoc, ma declina il concetto in normative specifiche tanto che secondo molti autori alla formula “invalidità del contratto” andrebbe attribuito solo un valore definitorio e descrittivo e la dottrina non riconosce pacificamente la categoria giuridica ordinante dell’invalidità.

Approfondiremo poi il concetto secondo il quale l’invalidità, deriva dalla contrarietà del negozio con una regola di validità, e non di comportamento (distinzione messa in crisi dalle pronunce 248/2013 e 77/2014 della Corte costituzionale) e analizzeremo in c he modo nel concetto di invalidità rientri l’istituto della nullità.

Infatti, le recenti novelle legislative di matrice eurounitaria hanno segnato il superamento di una nozione generale ed unitaria della nullità, con l’affermazione in giurisprudenza e dottrina di un’impostazione relativistica e pluralistica dell’istituto: da un lato il legislatore ha ricollegato la patologia della nullità a fattispecie molto diverse fra loro e, per altro verso, disciplina in modo difforme le varie ipotesi che vengono raccolte sotto il medesimo nomen juris di nullità.

Conseguentemente, si tende oggi a rinunciare a una teoria generale delle cause di nullità.

Pertanto, premesso un inquadramento generale in tema di invalidità del contratto, verranno approfonditi gli istituti della rilevabilità d’ufficio della nullità, della nullità virtuale in rapporto alla violazione delle norme di comportamento della nullità sopravvenuta, della nullità nei contratti di investimento e della nullità selettiva, in relazione alle pronunce più rilevanti della Cassazione degli ultimi anni.

Inoltre, nuove frontiere si aprono davanti agli occhi dell’interprete, quali ad esempio il le nullità nei contratti bancari, di intermediazione finanziaria, subfornitura e locazioni abitative.

Infine, si scorgono nell’ordinamento anche nullità speciali, diversificate in ragione delle cause da cui dipende la stessa qualifica di invalidità.

Tradizionalmente, infatti, la nullità dipende da elementi intrinseci del contratto quali struttura e contenuto. Invece, assai sovente le nullità speciali si legano a elementi estrinseci al contratto.

Le nullità in discorso sono altresì speciali per il peculiare regime ad esse riservato, divergente dall’ordinario regime della nullità classica: la legittimazione a far valere la nullità spetta alla sola parte protetta, in deroga al comune principio della legittimazione allargata a chiunque vi abbia interesse; ancora, la nullità della clausola

vessatoria non si estende all’intero contratto in deroga all’art. 1419, comma 1, c.c.; per la locazione abitativa con clausole nulle si prevede inoltre un particolare meccanismo di integrazione legale-giudiziale (art 12, comma 5, legge 431/1998).

Pertanto, se già il Codice restituisce un quadro delle invalidità contrattuali tutt’altro che lineare e compatto, a maggior ragione le nuove ipotesi di nullità extracodicistiche, introdotte di recente sulle spinte sovranazionali, conferiscono un notevole contributo a

renderlo ancora più complesso, articolato e disomogeneo agli occhi dell’interprete.