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D21192 La responsabilità degli organi sociali tra codice civile e codice della crisi d’impresa



Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, oltre a introdurre il Codice della Crisi e dell’Insolvenza, che entrerà in vigore nel suo complesso nel corso del 2021, ha introdotto alcune modifiche al codice civile, già vigenti, sulla cui portata innovativa, peraltro anche alla luce della giurisprudenza formatasi sul testo precedente, si incentrerà il corso. In particolare, la nuova disciplina da un lato sancisce espressamente il dovere di dotare l’impresa di un “adeguato assetto organizzativo” (art. 2086 c.c.) dall’altro amplia la platea di soggetti tenuti a dotarsi di organo di controllo (art. 2487 c.c.), a sua volta destinatario dell’obbligo di monitorare sia l’adeguatezza dell’assetto organizzativo sia l’equilibrio economico-finanziario in cui prosegue l’attività di impresa (art. 14 cci).

Il corso si propone in particolare di approfondire i nuovi confini della responsabilità sia degli organi di amministrazione che di quelli di controllo, nonché di verificare a quali condizioni permanga una responsabilità secondo la disciplina civilistica che si affianchi (e non rimanga quindi assorbita) a quella tipizzata per la mancata attivazione dei sistemi di allerta.

Si analizzeranno altresì gli elementi costitutivi della fattispecie tipizzata dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza, verificando quando possa riconoscersi una “adeguato assetto organizzativo” e quali siano gli indicatori della crisi.

Infine ci si concentrerà sulla tematica della quantificazione del danno, da distinguersi a seconda della fattispecie di responsabilità, e delle nuove regole sull’onere della prova, come effetto della modifica all’art. 2486 c.c., nonché alla problematica circa l’applicabilità o meno della disciplina ai procedimenti in corso. Non mancherà, inoltre, una analisi più specifica condotta con riferimento alle nuove responsabilità connesse allo svolgimento di operazioni straordinarie e collegate alla dimensione di gruppo dell’impresa economica.