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P21064 Obbligazioni solidali e diritto di regresso



Il dibattito civilistico sulla struttura dell’obbligazione solidale, assai vivace fino alla entrata in vigore del codice civile del 1942, è andato via via acquietandosi sino ad accogliere l’idea – condivisa dalla prevalente dottrina e giurisprudenza – della solidarietà, sia ad interesse comune che ad interesse unisoggettivo, come pluralità di rapporti giuridici connessi ma fra loro autonomi. Tale esito è ben rappresentato dal dettato dell’art. 1306 c.c. che, nell’estendere solo in utilibus la efficacia della cosa giudicata rispetto ai coobbligati rimasti terzi, riflette la funzione tipica della solidarietà che è proprio quella di consentire al creditore di esigere l’intero da qualsiasi condebitore; funzione che, nel processo, si traduce nella opzione del litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. piuttosto che nello schema obbligato del litisconsorzio necessario di cui all’art. 102 c.p.c.

Il corso si propone anzitutto di approfondire la riflessione sui presupposti strutturali tradizionali della obbligazione solidale in relazione alla molteplicità di fattispecie ricondotte all’area della solidarietà: la responsabilità coautorale da fatto illecito ex art. 2055 c.c., la garanzia fideiussoria di cui agli artt. 1944 ss. c.c., la responsabilità degli amministratori e sindaci ai sensi degli artt. 2393 e 2394 c.c., la responsabilità per le obbligazioni sociali dei soci di società di persone (artt. 2291 e 2313 c.c.), a cui devono aggiungersi le ipotesi riconducibili alla c.d. “solidarietà atipica”.

Uno specifico approfondimento verrà riservato all’analisi dei caratteri strutturali e funzionali del diritto di regresso, azionabile, tramite chiamata in garanzia, già direttamente nel giudizio instaurato dal creditore; ovvero con una domanda autonoma e successiva alla sentenza di condanna. Sul punto l’art. 1306 c.c. sembra escludere la opponibilità del giudicato di condanna reso inter pauciores, non solo sul versante esterno, ma anche nei rapporti interni tra coobbligati, con la conseguenza che, nel successivo giudizio di regresso, l’esistenza del rapporto obbligatorio potrà essere nuovamente messa in discussione.

Sarà oggetto di analisi, inoltre, il regime impugnatorio della sentenza avente ad oggetto la obbligazione solidale, al fine di distinguere i casi in cui il processo dovrà proseguire secondo il modello dell’art. 331 c.p.c. da quelli in cui sarà sufficiente riferirsi allo schema della scindibilità tra cause di cui all’art. 332 c.p.c. Sarà oggetto di specifico approfondimento l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, inaugurato con la sentenza di Cass., Sez. Un., 27 novembre 2007, n. 24627, secondo cui l’impugnazione della sentenza di condanna da parte di un solo coobbligato, ove notificata all’altro consorte soccombente, legittimi quest’ultimo alla impugnazione incidentale tardiva di cui all’art. 334 c.p.c. tutte le volte che la impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza.

 

Caratteristiche del corso:

 

Area: civile

Organizzazione: Scuola Superiore della Magistratura; durata: quattro sessioni (due giorni e mezzo); metodologia: mista (relazioni frontali, dibattito, gruppi di lavoro ed eventuale tavola rotonda); numero complessivo dei partecipanti: novanta; composizione della platea: sessantacinque magistrati ordinari con funzioni civili, venti magistrati onorari con funzioni civili e cinque avvocati.

Eventuali incompatibilità: nessuna.

Sede e data del corso:  Napoli, Castel Capuano - Aula virtuale Teams   (apertura lavori ore 15.00) – 8 settembre 2021 (chiusura lavori ore 13.00).

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