Formazione permanente Torna Indietro
P21092 Il nesso di causalità nel diritto civile e nel diritto penale



L’elaborazione teorica e giurisprudenziale sul rapporto di causalità è tra le più classiche, ricche e stimolanti. I problemi di accertamento del nesso causale mettono giudici e pubblici ministeri davanti a complessi problemi di accertamento probatorio, condizionati dal sapere scientifico in continua evoluzione. Quei problemi, notoriamente, si presentano in modo analogo in relazione alla responsabilità civile e alla responsabilità penale. Nei due settori dell’ordinamento, tuttavia, essi si pongono in contesti normativi non solo differenti, ma informati a standard probatori diversi. L’idea guida del presente corso è pertanto di fare il punto sullo “stato dell’arte” nei due settori, stimolando riflessioni sinottiche e interdisciplinari, indubbiamente non favorite dalla specializzazione e dalla distinzione dei giudizi.

 Si è soliti affermare che il giudizio sulla causazione nel diritto civile è informato alle regole del codice penale, ed è oramai tralatizio l'insegnamento per cui le regole generali dettate dal codice civile, ad es. agli artt. 1223 e 1227, 1° comma, si limitano a conformare l'area del danno risarcibile, non disciplinando quanto meno direttamente la pregiudiziale della causazione in fatto, la quale, salvo che per le peculiari deviazioni della responsabilità civile rispetto a quella penale, è ritenuta governata dai principi generali di cui agli artt. 40 e 41 c.p., temperati dalla "regolarità causale", ai fini della ricostruzione del nesso eziologico, che deve essere adeguato alle peculiarità delle singole fattispecie normative di responsabilità civile.

Lo studio del nesso di causalità nell’illecito civile presenta dunque molti aspetti comuni con il diritto penale, pur differenziandosi per l’individuazione specifica dei criteri probatori in ragione delle profonde differenze tra i due settori. Il diverso regime probatorio, tuttavia, attiene alla fase di accertamento giudiziale, che è successiva al verificarsi ontologico del fatto dannoso e che può anche mancare.

Sul piano generale può evidenziarsi che la responsabilità civile è concentrata sul ruolo del “debitore” e sul danno economico da risarcire, mentre quella responsabilità penale è tipicamente soggettiva. Nel settore civile si privilegia così la ricerca del danneggiante anche per il tramite di presunzioni legali o processuali, mentre nel settore penale vige un principio di stretta legalità, che impedisce di attribuire la responsabilità a un soggetto determinato per eventi troppo distanti dalla sua sfera di azione e controllo. Tuttavia, se la responsabilità civile orbita intorno alla figura del danneggiato, mentre quella penale intorno alla figura dell'autore del reato, anche nel settore civile un responsabile è pur sempre necessario, se non si vuole trasformare la responsabilità civile in un'assicurazione contro i danni.

La funzione tipica dell’illecito civile risiede nell’allocazione dei costi e dei rischi di una determinata attività in capo al soggetto che tale attività esercita, lì dove quella penale è per lo più sanzionatoria e rieducativa.

Se l’illecito aquiliano è principalmente atipico (per quanto attiene all'evento dannoso, ma non al rapporto eziologico tra lo stesso e l'elemento che se ne assume generatore, individuato sulla base del criterio di imputazione) e, dunque, qualunque condotta è astrattamente in grado di produrre un danno risarcibile, quello penale è sempre tipico e previsto dalla legge. Il criterio di collegamento tra condotta e illecito conosce così nel settore civile una molteplicità di criteri di imputazione, pur non eliminando la necessità del nesso di causalità di fatto, allorquando, nel diritto penale, il criterio principale è proprio il nesso eziologico.

Nel diritto penale, d’altra parte, come mostra la casistisca giurisprudenziale, i problemi della causalità sono altrettanto pressanti. A quasi vent’anni di distanza dalla sentenza Franzese delle Sezioni Unite il dibattito sulla causalità, attiva e omissiva, è ancora acceso: dal problema del grado di probabilità richiesto dalle leggi scientifiche, al criterio di individuazione delle leggi scientifiche, all’utilizzabilità delle indagini epidemiologiche, al ruolo delle spiegazioni causali alternative, all’incidenza di fattori rari o eccezionali al fine dell’interruzione del nesso causale.

 

Caratteristiche del corso:

Area: comune

Organizzazione: Scuola superiore della magistratura; durata: quattro sessioni (due giorni e mezzo); metodologia: mista (relazioni frontali, dibattito, gruppi di lavoro ed eventuale tavola rotonda) numero complessivo dei partecipanti: novanta; composizione della platea: ottantacinque magistrati ordinari con funzioni civili e penali e cinque avvocati.

Eventuali incompatibilità: nessuna.

Sede e data del corso:  On line Teams,15 novembre 2021 (apertura lavori ore 15.00) – 17 novembre 2021 (chiusura lavori ore 13.00).

Filtra corsi

Applica Filtro