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T21008 Il punto sullo stato di attuazione della legge 19 febbraio 2004, n. 40



Ha appena compiuto sedici anni la legge sulla procreazione medicalmente assistita (PMA), nata allo scopo di disciplinare una pratica medica dalle numerose implicazioni bioetiche e biogiuridiche, in precedenza regolata soltanto da alcune linee guida enunciate dal codice deontologico dell’Ordine dei Medici.

Quello della sterilità di coppia è un problema diffuso e fortemente avvertito nella società italiana: secondo fonti autorevoli, sono il 15-20% le coppie italiane interessate da quel problema.

La legge n. 40, ispirata al riconoscimento dell’embrione come soggetto di diritto, veniva subito definita come la disciplina finalizzata a favorire la soluzione dei problemi riproduttivi di coppia più rigida tra quelle in vigore nei paesi occidentali.

E’ stato calcolato che dal 2004 ad oggi sono state emesse circa 50 sentenze, da tribunali ordinari, dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea per i diritti dell’uomo, che hanno contribuito a modificare profondamente la legge 40.

Quanto agli interventi demolitori della Consulta, si va dalla eliminazione del tetto massimo della produzione di tre embrioni e dell’obbligo di impianto contemporaneo, perché incompatibile con i principi di autonomia del medico e di tutela della salute della donna (Corte Cost. n. 151/2009); alla eliminazione del divieto di fecondazione eterologa, perché lesivo del diritto all’autodeterminazione delle coppie sterili e infertili, del diritto fondamentale alla salute e perché idoneo a determinare una disparità di trattamento di tipo economico tra coppie disponenti di risorse finanziarie sufficienti per recarsi all’estero e quelle sprovviste (Corte Cost. n. 162/2014); alla eliminazione del divieto di effettuare diagnosi preimpianto sugli embrioni, perché ritenuta lesiva del diritto degli aspiranti genitori a conoscere le condizioni di salute dell’embrione (Corte Cost. n. 96/2015).

Secondo alcuni la revisione della legge per adeguarla al dettato costituzionale, è ancora incompleta, perché, ad es. nel frattempo è stata approvata la legge sulle le unioni civili, che riconosce e tutela coppie dello stesso sesso laddove, invece, la legge 40 ancora proibisce loro il ricorso alla procreazione medicalmente assistita”.

V’è poi il caso particolare della maternità surrogata, nella quale la madre c.d. surrogata, porta avanti la gravidanza per conto di altri (che sia un singolo o una coppia) che non possono avere figli, ai quali si impegna a “consegnare” il neonato dopo il parto.

Sulla gestation pour autrui è in atto un acceso dibattito che vede schierarsi su fronti opposti coloro che la ritengono pratica che mercifica il corpo della donna e rende anche i bambini una sorta di merce di scambio, e coloro che la ritengono una possibilità in più offerta alle coppie sterili.

In Italia la surrogazione di maternità costituisce una pratica medica vietata. Così nel resto d’Europa, a eccezione di Portogallo, Grecia e Regno Unito, dove però è riconosciuta solo la maternità surrogata altruistica, cioè non a pagamento.

Si apre dunque una enorme breccia verso il ricorso delle coppie all’estero, con connessi problemi nel riconoscimento del rapporto di genitorialità di un bambino nato da una gestazione per altri.

La legge italiana prevede il riconoscimento automatico solo per i genitori biologici del bambino, mentre questo non avviene qualora siano stati usati uno o entrambi i gameti (ovulo o spermatozoo) provenienti da un donatore. Mancando una disciplina chiara sulla materia, alcune coppie si sono rivolte alla magistratura per ottenere il riconoscimento del rapporto di genitorialità anche per il genitore cosiddetto “sociale” del bambino nato attraverso la maternità surrogata.

Recenti arresti delle Sezioni Unite (sent n. 12193 del 2019) hanno affermato l’incompatibilità con l’ordine pubblico del riconoscimento di una pronuncia straniera che abbia riconosciuto lo status di genitore ad un adulto di sesso maschile ed un minore nato a seguito di maternità surrogata con il quale il richiedente non abbia legame genetico/biologico.

La novità è quella che le Sezioni Unite hanno ritenuto di dare rilievo non soltanto al quadro dei valori costituzionali, europei e convenzionali che compongono il sistema multilivello di tutela dei diritti fondamentali, ma anche alle norme ordinarie che siano attuative di principi fondamentali consacrati nella Costituzione.

Tra questi, integrano la nozione di ordine pubblico le norme della legge n. 40 del 2004 (legge definita “costituzionalmente necessaria”) che vietano e sanzionano penalmente la gestazione per altri in quanto poste «a regola e presidio di beni fondamentali» quali la dignità umana, costituzionalmente tutelata, della gestante e l’istituto dell’adozione.

La S.C. ha ancora precisato che solo all’interno delle regole inderogabili della disciplina legislativa dell’adozione, e attraverso il ricorso a strumenti giuridici quali l'adozione in casi particolari, prevista dall'art. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983, può realizzarsi un progetto genitoriale privo di legami biologici.

Residuano materie sulle quali sono prevedibili sviluppi ulteriori, sia in relazione al binomio genitorialità biologica e genitorialità intenzionale, sia in relazione alla compatibilità costituzionale di un quadro degli status relativi alla filiazione variegato e disomogeneo.

Va da ultimo analizzata la sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 18/6/2019, che ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge 19 febbraio 2004, n. 40), nella parte in cui, rispettivamente, limitano l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle sole «coppie di sesso diverso» e sanzionano, di riflesso, chiunque applichi tali tecniche «a coppie composte da soggetti dello stesso sesso.

“Fecondazione omologa, fecondazione eterologa, maternità surrogata, genitore biologico, genitore sociale o intenzionale” e così via: in conclusione l’incontro di studi si propone, districandosi tra queste e altre definizioni, di offrire un quadro organico della legge sulla procreazione medicalmente assistita, specie alla luce dei principi costituzionali e delle fonti sovranazionali; non trascurando di evidenziare le eventuali interazioni con altre discipline eticamente sensibili, di recente approvazione, come la legge 20/5/2016 n. 76 sulle unioni civili e la legge 22/12/2017 n. 219 sul consenso informato e le D.A.T.; né di analizzare il ruolo del giudice, sempre più chiamato ad affermare la centralità del principio supremo di tutela della dignità umana e della connessa libertà di autodeterminazione nelle scelte fondamentali che coinvolgono l’esistenza, rispetto a una visione paternalistica dello Stato come custode strenuo e “a prescindere” della vita e dell’incolumità umana.

Il tutto in una cornice di travolgente avanzare delle scoperte scientifiche e dell’innovazione tecnologica, che evoca delicati rapporti tra scienza e diritto, bioetica e libertà, biodiritto e politica.

 

Caratteristiche del corso:

 

Area: comune

Organizzazione: Scuola Superiore della Magistratura, in collaborazione con la Struttura di formazione decentrata della Corte di appello di Potenza; durata: tre sessioni (un giorno e mezzo); metodologia: mista (relazioni frontali, dibattito, gruppi di lavoro ed eventuale tavola rotonda); numero complessivo dei partecipanti e composizione della platea: sessantacinque magistrati ordinari (dei quali almeno cinquanta con funzioni giudicanti) in servizio nei distretti diversi da quello di Potenza, oltre a magistrati ordinari e onorari e ad avvocati che operino in quel distretto, entro il numero e secondo i criteri di ammissione stabiliti con la struttura organizzatrice.

 

Eventuali incompatibilità: nessuna.

 

Sede e data del corso: Matera, sede da definire, 21 settembre 2021 (apertura lavori ore 9,30) – 22 settembre 2021 (chiusura lavori ore 13.00).

IL CORSO SI SVOLGERA' c/o l'HOTEL SAN DOMENICO in MATERA.

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