Informazioni riguardanti il funzionamento dell’algoritmo per la selezione dei partecipanti ai corsi.
1 I criteri principali adottati per la selezione.
a) qualora le domande di partecipazione al corso siano inferiori al numero dei posti disponibili, tutti i richiedenti vengono ammessi;
b) le posizioni funzionali dei richiedenti (ad esempio, penale, civile, giudicante, requirente ma anche l’appartenenza a determinate sezioni specializzate) costituiscono fattore primario di selezione delle domande di ammissione, quando queste risultano in sovrannumero rispetto al numero dei posti disponibili (per tale ragione l’accesso alla pagina telematica per la compilazione e la spedizione della richiesta di ammissione è subordinato all’aggiornamento della pagina individuale di ciascuno degli interessati, con indicazione dei dati che influiscono, per la generalità dei corsi, sulla composizione della platea dei partecipanti;
c) nel caso di insufficienza delle domande relative ad una determinata quota funzionale stabilita a fini di composizione della platea dei partecipanti, vengono disposte ammissioni, per il numero dei posti non coperti, in aumento sulle quote ulteriori, in misura proporzionale per ciascuna tra esse;
2 Al criterio della posizione funzionale dei richiedenti si aggiungono poi i seguenti:
a) l’equilibrata distribuzione tra magistrati provenienti da distretti diversi è affidata ad un verificato rapporto di tendenziale proporzione tra flusso delle domande e numero dei magistrati operanti nelle varie zone del Paese;
b) viene data precedenza ai magistrati ordinari con anzianità di servizio pari od inferiore ai quattro anni, per i quali è obbligatoria la partecipazione ad almeno un corso l’anno;
c) per coloro i quali, in esito alla procedura automatizzata, risultino non ammessi ad alcun corso è, in seguito, operata, a domanda, un’ammissione in sovrannumero, secondo quanto stabilito nella delibera sulle ammissioni straordinarie del 5 aprile 2016 (e successive modifiche);
d) ulteriore fattore di precedenza viene dato dalla mancata ammissione dei richiedenti a corsi dell’anno precedente, sempre che avessero presentato la relativa domanda e analogo criterio viene applicato in favore di coloro che, pure ammessi ad un corso, non abbiano potuto prendervi parte, sempre che abbiano segnalato tempestivamente l’impedimento e che la mancata partecipazione sia stata giustificata da motivi di servizio o da gravi ragioni familiari o personali.
e) i magistrati che abbiano omesso di partecipare durante l’anno precedente ad un corso al quale erano stati ammessi e che non hanno indicato e documentato i motivi della mancata partecipazione vengono postergati rispetto a tutti gli altri (salve le iniziative di recupero delle spese eventualmente sostenute dalla Scuola);
f) poiché taluni dei corsi programmati ripropongono temi già trattati nell’anno precedente, al fine di assicurare l’accesso del maggior numero possibile di magistrati ad iniziative di particolare interesse, sono state stabilite “incompatibilità” nelle ammissioni (non si tratta di una vera e propria
preclusione, ma di un fattore di postergazione dell’eventuale richiedente rispetto a tutti coloro che, avendo presentato analoga domanda, non abbiano preso parte alla precedente iniziativa sullo stesso tema);
3 Ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie dei partecipanti.
Il posizionamento in “graduatoria” del magistrato è automatizzato e viene effettuato con due livelli di priorità: un primo livello di ordinamento delle richieste ed un secondo livello di filtro in base alle funzioni dei richiedenti.
· Il primo livello determina una lista ordinata per:
1. Numero dei corsi a cui il candidato è stato ammesso nell’anno corrente (ordinamento crescente).
2. Numero dei corsi frequentati (o non frequentati senza giustificazione) nell’anno precedente (ordinamento crescente).
3. Anzianità di servizio (dal più̀ giovane al più̀ anziano: “tutti i magistrati ordinari con anzianità di servizio pari od inferiore ai quattro anni, per i quali è obbligatoria la partecipazione ad almeno un corso l’anno. Per coloro i quali, in esito alla procedura automatizzata, risultassero non ammessi ad alcun corso, viene in seguito operata, a domanda, un’ammissione in sovrannumero”).
4. Anzianità anagrafica (dal più giovane al più anziano: “In caso di equivalente anzianità del servizio, subentra un criterio di anzianità anagrafica.”).
5. Priorità di scelta (ordinamento crescente).
· Il secondo livello permette di selezionare gli utenti che rispondono ai requisiti di platea richiesti per la partecipazione ad un corso (area, grado e funzione).
Tali requisiti, configurati nel corso, vengono confrontati con la dichiarazione rilasciata dal magistrato in fase di inoltro delle domande di partecipazione.
Sulla base di uno studio compiuto nel 2019 è però risultato superfluo tenere in considerazione i pesi dei distretti.
L’equa distribuzione territoriale è risultata, infatti, garantita naturalmente dal numero delle domande provenienti dal distretto che rispecchia circa il 95% il peso specifico della corte d’appello e, di riflesso, è stata garantita una bilanciata distribuzione territoriale degli ammessi per corso.
D’altro canto, il vincolare le graduatorie al peso dei distretti, significa non rispettare il criterio di ordinamento determinato dal numero di corsi frequentati nell’anno corrente ed in quello precedente. Il tutto con il conseguente rischio di escludere dall’ammissione ai corsi un utente con zero corsi nell’anno corrente e precedente e di ammettere invece chi ha un maggior numero di corsi frequentati, ma appartiene ad un distretto con peso specifico maggiore.
Documenti annuali
Informazioni riguardanti il funzionamento dell’algoritmo per la selezione dei partecipanti ai corsi.
1 I criteri principali adottati per la selezione.
a) qualora le domande di partecipazione al corso siano inferiori al numero dei posti disponibili, tutti i richiedenti vengono ammessi;
b) le posizioni funzionali dei richiedenti (ad esempio, penale, civile, giudicante, requirente ma anche l’appartenenza a determinate sezioni specializzate) costituiscono fattore primario di selezione delle domande di ammissione, quando queste risultano in sovrannumero rispetto al numero dei posti disponibili (per tale ragione l’accesso alla pagina telematica per la compilazione e la spedizione della richiesta di ammissione è subordinato all’aggiornamento della pagina individuale di ciascuno degli interessati, con indicazione dei dati che influiscono, per la generalità dei corsi, sulla composizione della platea dei partecipanti;
c) nel caso di insufficienza delle domande relative ad una determinata quota funzionale stabilita a fini di composizione della platea dei partecipanti, vengono disposte ammissioni, per il numero dei posti non coperti, in aumento sulle quote ulteriori, in misura proporzionale per ciascuna tra esse;
2 Al criterio della posizione funzionale dei richiedenti si aggiungono poi i seguenti:
a) l’equilibrata distribuzione tra magistrati provenienti da distretti diversi è affidata ad un verificato rapporto di tendenziale proporzione tra flusso delle domande e numero dei magistrati operanti nelle varie zone del Paese;
b) viene data precedenza ai magistrati ordinari con anzianità di servizio pari od inferiore ai quattro anni, per i quali è obbligatoria la partecipazione ad almeno un corso l’anno;
c) per coloro i quali, in esito alla procedura automatizzata, risultino non ammessi ad alcun corso è, in seguito, operata, a domanda, un’ammissione in sovrannumero, secondo quanto stabilito nella delibera sulle ammissioni straordinarie del 5 aprile 2016 (e successive modifiche);
d) ulteriore fattore di precedenza viene dato dalla mancata ammissione dei richiedenti a corsi dell’anno precedente, sempre che avessero presentato la relativa domanda e analogo criterio viene applicato in favore di coloro che, pure ammessi ad un corso, non abbiano potuto prendervi parte, sempre che abbiano segnalato tempestivamente l’impedimento e che la mancata partecipazione sia stata giustificata da motivi di servizio o da gravi ragioni familiari o personali.
e) i magistrati che abbiano omesso di partecipare durante l’anno precedente ad un corso al quale erano stati ammessi e che non hanno indicato e documentato i motivi della mancata partecipazione vengono postergati rispetto a tutti gli altri (salve le iniziative di recupero delle spese eventualmente sostenute dalla Scuola);
f) poiché taluni dei corsi programmati ripropongono temi già trattati nell’anno precedente, al fine di assicurare l’accesso del maggior numero possibile di magistrati ad iniziative di particolare interesse, sono state stabilite “incompatibilità” nelle ammissioni (non si tratta di una vera e propria
preclusione, ma di un fattore di postergazione dell’eventuale richiedente rispetto a tutti coloro che, avendo presentato analoga domanda, non abbiano preso parte alla precedente iniziativa sullo stesso tema);
3 Ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie dei partecipanti.
Il posizionamento in “graduatoria” del magistrato è automatizzato e viene effettuato con due livelli di priorità: un primo livello di ordinamento delle richieste ed un secondo livello di filtro in base alle funzioni dei richiedenti.
· Il primo livello determina una lista ordinata per:
1. Numero dei corsi a cui il candidato è stato ammesso nell’anno corrente (ordinamento crescente).
2. Numero dei corsi frequentati (o non frequentati senza giustificazione) nell’anno precedente (ordinamento crescente).
3. Anzianità di servizio (dal più̀ giovane al più̀ anziano: “tutti i magistrati ordinari con anzianità di servizio pari od inferiore ai quattro anni, per i quali è obbligatoria la partecipazione ad almeno un corso l’anno. Per coloro i quali, in esito alla procedura automatizzata, risultassero non ammessi ad alcun corso, viene in seguito operata, a domanda, un’ammissione in sovrannumero”).
4. Anzianità anagrafica (dal più giovane al più anziano: “In caso di equivalente anzianità del servizio, subentra un criterio di anzianità anagrafica.”).
5. Priorità di scelta (ordinamento crescente).
· Il secondo livello permette di selezionare gli utenti che rispondono ai requisiti di platea richiesti per la partecipazione ad un corso (area, grado e funzione).
Tali requisiti, configurati nel corso, vengono confrontati con la dichiarazione rilasciata dal magistrato in fase di inoltro delle domande di partecipazione.
Sulla base di uno studio compiuto nel 2019 è però risultato superfluo tenere in considerazione i pesi dei distretti.
L’equa distribuzione territoriale è risultata, infatti, garantita naturalmente dal numero delle domande provenienti dal distretto che rispecchia circa il 95% il peso specifico della corte d’appello e, di riflesso, è stata garantita una bilanciata distribuzione territoriale degli ammessi per corso.
D’altro canto, il vincolare le graduatorie al peso dei distretti, significa non rispettare il criterio di ordinamento determinato dal numero di corsi frequentati nell’anno corrente ed in quello precedente. Il tutto con il conseguente rischio di escludere dall’ammissione ai corsi un utente con zero corsi nell’anno corrente e precedente e di ammettere invece chi ha un maggior numero di corsi frequentati, ma appartiene ad un distretto con peso specifico maggiore.
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