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P20028 Bioetica e biodiritto



La relazione tra bioetica e biodiritto è una delle questioni più complesse e delicate del nostro universo giuridico, e mette l’interprete a confronto con un sistema non solo e non tanto normativo, quanto, soprattutto, valoriale. Tuttavia, se la bioetica è la disciplina “sovrana”, il lento appropriarsi delle sue acquisizioni assiologiche da parte del giurista implica percorsi interpretativi estremamente rischiosi per il confine liquido tra diritto e morale. D’altra parte sarebbe mistificatorio assumere che la bioetica assegna al biodiritto compiti meramente applicativi e ingannevole predicarne la reciproca e radicale autonomia.

A partire dagli ultimi decenni del secolo scorso ed attualmente, infatti, il costante progresso delle conoscenze biomediche e biotecnologiche, l’affermarsi di una cultura marcatamente laica sui temi cruciali dell’inizio e fine vita e l’accresciuta sensibilità sociale sulle questioni legate alla dignità del vivere e del morire, ha originato nuove istanze di giustizia e la conseguente metamorfosi della bio-etica in bio-diritto. Questo termine è ormai entrato nell’uso corrente ad indicare l’insieme dei problemi posti dalla relazione tra diritto, bioetica e scienze della “vita” ed è, in estrema sintesi, la risposta giuridica a questioni bioetiche. Questioni bioetiche che impongono, dunque, il confronto con un sistema valoriale dibattuto e che scontano una accesa dialettica tra diversi modelli di regolazione normativa, tra diritto legislativo e diritto giurisprudenziale: quest’ultimo in particolare spesso chiamato ad un ruolo sussidiario di fronte ai silenzi legislativi. Se invero la legge 22 dicembre 2017, n.219, sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento costituisce il paradigma normativo che disciplina materie ampiamente dibattute e valorizza la scelta consapevole del soggetto, tutelando il suo diritto inalienabile di autodeterminazione, è proprio la riflessione sulla libertà di autodeterminazione, che ha posto ulteriori interrogativi. Interrogativi che si stanno imponendo con sempre maggiore impressività all’opinione pubblica, traducendosi spesso in drammatiche istanze di tutela ad una vita e ad una morte dignitosa. L’orizzonte oggi riguarda, infatti, l’invocata legalizzazione da parte di una larga parte della società civile, della pratica del suicidio assistito e della eutanasia.

Analogamente a quanto avviene in altre legislazioni contemporanee, anche il nostro ordinamento non punisce il suicidio, neppure quando sarebbe materialmente possibile (nel caso cioè del mero tentativo), ma punisce severamente chi determina o favorisce il suicidio altrui, tanto nella forma del concorso morale che nella forma del concorso materiale. La Corte costituzionale è intervenuta su questi temi con l’ordinanza 207 del 2018, rimettendo al legislatore, considerata la necessità di bilanciamento di valori di primario rilievo, ogni opportuna riflessione e iniziativa, da un lato negando che dagli artt. 2 della Costituzione e 2 della Cedu, che pongono il diritto alla vita come il primo diritto inviolabile dell’uomo, possa ricavarsi anche il diritto diametralmente opposto a morire, dall’altro lato però scongiurando possibili vuoti di tutela di valori, anch’essi pienamente rilevanti sul piano costituzionale. Tuttavia, nel perdurante silenzio del Parlamento, il Giudice delle leggi, con una recente decisione, ha ritenuto non punibile, ai sensi dell’art. 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito del suicidio di un paziente, capace di prendere decisioni libere e consapevoli, tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche, che egli reputa intollerabili.

In continuità con l’incontro dello scorso anno dedicato al biodiritto, la seconda parte del corso sarà riservata ai diritti dei viventi non umani, con peculiari approfondimenti di neurobiologia, in un’ottica olistica dell’ecosistema. La riflessione si concentrerà poi sulla collegata architettura valoriale e giuridica, che soffre della tradizionale impostazione antropocentrica e condiziona negativamente il riconoscimento di bio-soggettività meritevoli di tutela, centri autonomi d’imputazione di diritti. Il percorso formativo proseguirà, dunque, ad indagare il biodiritto legato al vivente non umano, con particolare attenzione ai diritti degli animali, delle piante e dei beni comuni. A tale ultimo proposito, un specifico focus riguarderà, quest’anno, la frontiera, di recente emersione e drammatica attualità, della tutela del Pianeta e dei diritti delle generazioni future.). 


Caratteristiche del corso: 

Area: comune
 

 

Organizzazione: Scuola superiore della magistratura; durata: quattro sessioni (due giorni e mezzo); metodologia: mista (relazioni frontali, gruppi di lavoro, eventuale tavola rotonda); numero dei partecipanti: DUECENTO; composizione della platea: centosessanta magistrati ordinari, quaranta magistrati onorari e cinque avvocati.

Eventuali incompatibilità: nessuna. 

Sede e data del corso: AULA VIRTUALE MICROSOFT TEAMS, 29 OTTOBRE 2020 (apertura lavori ore 9.00) – 30 OTTOBRE 2020 (chiusura lavori ore 17.00)


 

 

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