Amministrazione trasparente

Relazione annuale del Segretario generale relativa all’anno 2021

Linee Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c.

Le sedi della Scuola superiore della Magistratura


Il comma 5 dell’art. 1 del d.lgs. n. 26 del 2006 prevede che “con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il Comitato direttivo”. La versione attuale è quella che risulta dalla modifica disposta con l'art. 56, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134).
In origine la medesima disposizione prevedeva che il decreto ministeriale dovesse individuare tre sedi della Scuola: una per i distretti ricompresi nelle regioni Lombardia, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
Il tassativo abbinamento delle tre sedi territoriali ad altrettante aree geografiche è poi scomparso con l'art. 3, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111. Infine nel 2012 la disciplina di legge ha assunto il contenuto attuale, con l’eliminazione della necessaria tripartizione delle sedi, ora rimessa a decretazione ministeriale.
Attualmente risulta attiva unicamente la sede nel comprensorio di Firenze presso la Villa di Castel Pulci in Scandicci. E’ altresì in essere la sede amministrativa in Roma.

Docenti


Secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 26 del 2006 (art.24), le sessioni studio dei corsi organizzati presso la Scuola sono tenute da docenti di elevata competenza e professionalità. I docenti sono scelti dal Comitato direttivo, anche su proposta dei responsabili di settore, all’interno di un albo pubblico, istituito presso la Scuola e periodicamente aggiornato, secondo le disposizioni previste dal Regolamento per la formazione dell’albo dei docenti e l’individuazione dei collaboratori,cui possono essere iscritti, in virtù di dichiarazione di disponibilità, magistrati, docenti universitari, avvocati, nonché altri esperti qualificati. I partecipanti ai corsi, mediante la compilazione di apposite schede, esprimono valutazioni sulla capacità didattica e l’apporto formativo di ciascun docente, per cui la scelta dei docenti tiene conto delle valutazioni riportate in precedenza, con il limite massimo annuale di quattro incarichi pro capite.


Esperti formatori


Secondo quanto previsto dall’art. 16 dello Statuto della Scuola, i responsabili di settore, per l’espletamento della loro attività, possono avvalersi della collaborazione di esperti formatori, nominati dal Comitato direttivo, e scelti all’interno dell’albo dei docenti garantendo un ampio pluralismo culturale e scientifico. Secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento per la formazione dell’albo dei docenti e l’individuazione dei collaboratori, gli esperti formatori sono nominati in funzione del raggiungimento di un determinato obiettivo didattico (programmazione di uno o più corsi; programmazione dell’attività di tirocinio dei m.o.t.; gestione di programmi di cooperazione con altri enti o istituzioni di formazione anche di rilievo internazionale; pubblicazioni o approfondimenti di carattere scientifico o metodologico; ogni altro specifico evento o attività formativa individuato dal Comitato direttivo). È possibile assegnare più obiettivi didattici al medesimo esperto o nominare più esperti per il medesimo obiettivo, ma con il limite di tre anni continuativi. Gli esperti formatori collaborano con i responsabili di settore nella determinazione del contenuto e delle metodologie dell’offerta didattica generale e dei singoli incontri di formazione rientranti nell’obiettivo didattico, nella individuazione dei docenti da proporre al Comitato direttivo, nella raccolta del materiale didattico, nel coordinamento dei corsi e in ogni altro compito loro demandato dai responsabili del settore competente.


La valutazione dei docenti


Il d.lgs. n. 26/2006 prevede espressamente che i docenti della Scuola debbano essere sottoposti ad una valutazione che tenga conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso (art. 24). Il Regolamento per formazione dell’albo dei docenti e l’individuazione dei collaboratori prevede che sia il Comitato direttivo ad approvare una scheda da sottoporre, con modalità telematiche, ad ogni singolo partecipante ai corsi organizzati in sede centrale per la valutazione della capacità didattica e dell’apporto formativo del docente.


Tutori


Il tutore, selezionato dal Comitato direttivo tra i docenti, assicura l’assistenza didattica ai magistrati in tirocinio durante le sessioni svolte presso la Scuola. I compiti del tutore comprendono, collaborando con i responsabili di settore e gli esperti formatori, lo svolgimento delle attività formative anche mediante la gestione di seminari di approfondimento, esercitazioni pratiche ed altre soluzioni metodologiche individuate dal Comitato direttivo, nonché il coordinamento degli stages (come previsto dal Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari).