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P21030 Risoluzione per inadempimento del contratto e bilanciamento degli interessi delle parti



In presenza di contratti a prestazioni corrispettive le liti legate ad un allegato inadempimento dell’una o di alcune o anche di tutte le parti sono assai frequenti. Tradizionalmente l’azione fondamentale è quella di risoluzione per inadempimento, caratterizzata da una efficacia costituiva di scioglimento del rapporto con i noti effetti solo moderatamente retroattivi. Peraltro il codice civile, nel momento in cui ha abolito la distinzione rispetto al codice di commercio, ne ha recepito alcune esigenze prevedendo, ai commi 2 e 3 dell’art. 1453, quegli effetti anticipatorii che rendono la sentenza di risoluzione sì costitutiva ma in larga misura risolutiva di una lite che ha già visto una qualche incidenza sul contratto della stessa dichiarazione di risoluzione o quantomeno della proposizione della domanda di risoluzione.

Sono egualmente noti alla giurisprudenza gli infiniti problemi, la cui disamina sarà oggetto del corso, che si generano allorché tutte le parti addebitino alle altre comportamenti non in linea con le obbligazioni contrattuali, e quindi spetti al giudice compiere quella ponderazione delle rispettive condotte in relazione agli interessi protetti dal contrato stesso, a mente ovviamente della soglia di importanza della lesione dell’interesse segnata dall’art. 1455 c.c. Da questo punto di vista, allorché vi siano pretese risolutorie di entrambe le parti, il compito del giudice è quello di compiere minuti accertamenti di natura soprattutto fattuale, per poi dare prevalenza alla azione di risoluzione della parte che non ha violato l’impegno contrattuale o l’ha violato in minor misura.

Questa così delicata valutazione, al cospetto di reciproche istanze risolutorie, dovrà essere pur sempre guidata dal criterio dettato dall’art. 1455 c.c., per cui il contratto non si potrà risolvere – ed entrambe le domande dovranno essere rigettate – se il giudice non riterrà integrato il grave inadempimento per almeno uno dei contendenti, senza che rilevi che uno degli inadempimenti, restando nei limiti della scarsa importanza, abbia avuto un peso più o meno grave dell'altro, così la giurisprudenza di legittimità, tra le altre Cass. civ., sez. II, 17 luglio 2017, n. 17665.

Il corso intende analizzare tutti questi profili applicativi alla luce della dottrina e della giurisprudenza. Vuole inoltre offrire un approfondimento legato alla influenza della recente riforma del codice civile francese in merito alla possibilità, almeno in alcune fattispecie, di attribuire immediata efficacia alla dichiarazione stragiudiziale proveniente da almeno una delle parti della relazione contrattuale. Si porrà allora il tema di appurare cosa accade quando le dichiarazioni provengano da entrambe le parti, e comunque di valutare che tipo di accertamento giudiziale avverrà non più a monte ma a valle dell’effetto risolutorio del contratto.

 

Caratteristiche del corso:

 

Area: civile

Organizzazione: Scuola Superiore della Magistratura; durata: quattro sessioni (due giorni e mezzo); metodologia: mista (relazioni frontali, dibattito, gruppi di lavoro e eventuale tavola rotonda); numero complessivo dei partecipanti: novanta; composizione della platea: settantacinque magistrati ordinari con funzioni civili, dieci magistrati onorari con funzioni civili, cinque avvocati.

 

Eventuali incompatibilità: nessuna.

Sede e data del corso: Online su piattaforma Microsoft Teams, 19 aprile 2021 (apertura lavori ore 15.00) – 21 aprile 2021 (chiusura lavori ore 13.00).

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