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D24001 ADEGUATI ASSETTI E GESTIONE PREVENTIVA DEI RISCHI DI IMPRESA



Presentazione

Le scienze aziendalistiche, con i loro principi di corretta amministrazione, sono entrate formalmente nel diritto attraverso la cornice degli adeguati assetti e ciò sin dalla Riforma delle società di capitali del 2003 (che ha introdotto nel nostro ordinamento la norma dell’art. 2381 c.c. in materia di società per azioni).

Da allora il Legislatore ha prestato sempre più attenzione alla organizzazione dell’impresa, tanto che con il codice della crisi, interpolando una delle primissime norme in materia di impresa (l’art. 2086 c.c.), ha generalizzato l’obbligo di istituire gli adeguati assetti, rendendolo transtipico e funzionalizzato (anche, ma non solo) alla rilevazione tempestiva della crisi e, soprattutto, ponendolo direttamente in capo all’imprenditore (che operi in forma societaria o collettiva).

Si prospetta così per l’interprete un doppio binario lungo il quale indagare la valenza di questo dovere nella prospettiva della cultura della gestione preventiva dei rischi d’impresa (e, tra questi, del rischio crisi). Se è vero che l’istituzione di adeguati assetti continua a essere regola di governance interna all’impresa, metro e misura della responsabilità degli organi sociali con riferimento alla gestione dell’attività economica, è altrettanto vero che la stessa regola assume una rilevanza anche esterna all’impresa stessa, che discende dal preciso dovere che ha direttamente l’imprenditore quando opera sul mercato.

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