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D24057 Aspettando le Sezioni Unite su: Interessi moratori ex art.1284 c.c. (rinvio pregiudiziale Trib.Parma, 3 agosto 2023) Interessi nei debiti della p.a. e titolo di spesa (Cass. -ord.inter.-n.32405/2023)



La prima parte dell’incontro è dedicata alla questione, oggetto del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Parma – sezione lavoro con ordinanza del 3 agosto 2023, poi dichiarato ammissibile dalla Prima Presidente con provvedimento del 18 settembre 2023.

Essa concerne la corretta interpretazione della norma racchiusa nell’art. 1284, 4° co. c.c., sia nelle sue relazioni con la disciplina speciale contenuta nell’art. 429, 3° co. c.p.c., sia sul piano della sua riferibilità, o meno, alle sole obbligazioni pecuniarie fondate su un titolo contrattuale.

Per quello che attiene alla prima articolazione del problema, è la stessa ordinanza di rinvio pregiudiziale a ricostruire puntualmente i termini del dibattito e del contrasto determinatosi presso la giurisprudenza di merito.

Secondo un primo orientamento, sulla premessa che per i “crediti di lavoro….vige una specifica disciplina di favore e di fonte legale, quella prevista dall'art. 429, comma 3, c.p.c. in cui, oltre al tasso di interesse legale, è previsto il risarcimento del maggior danno da svalutazione”, la predetta “disciplina di favore per i crediti di lavoro non appare cumulabile con la disposizione contenuta nell'art 1284, comma 4, c.c., la quale presuppone che gli interessi moratori non siano stati determinati in misura convenzionale e, per scongiurare inutili controversie, innalza il saggio di interesse, nelle more del giudizio, mutuandolo da quello previsto per le transazioni commerciali” (cfr., oltre alle decisioni citate nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale, Trib. Napoli, 24 maggio 2022 n. 3033; Trib. Ascoli Piceno, 6 maggio 2022, n. 88).

Secondo un diverso orientamento, a sua volta accuratamente illustrato nell’ordinanza anche nei suoi riferimenti a specifici precedenti giurisprudenziali, il rinvio (implicitamente) integrale da parte dell’art. 429, 3° co. c.p.c. all’art. 1284 c.c., oltre che la ratio della norma racchiusa nel 4° co. di questa disposizione – scoraggiare le condotte delle parti che resistano in giudizio, in chiave dilatoria, a pretese creditorie fondate – imporrebbero invece l’applicazione della regola contenuta nel codice civile anche ai rapporti di lavoro.

 

La seconda parte dell’incontro sarà dedicata alla rimessione alle Sezioni Unite disposta in seguito all’ordinanza della prima sezione civile n.32405/2023 in materia di interessi dovuti dalla pubblica amministrazione in relazione ad un’obbligazione di natura pubblica.

Ad occasionare il rinvio una vicenda connessa al ritardato pagamento di integrazioni dovute agli esportatori agricoli da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.

La Corte di appello di Napoli aveva rigettato l’impugnazione dell’amministrazione doganale condannata in primo grado al pagamento degli interessi moratori sul presupposto che l’esistenza del diritto al pagamento delle restituzioni era maturato al decorrere del termine fissato all’amministrazione per provvedere sull’istanza senza necessità della costituzione in mora ex art.1219 c.c., questa risultando implicita nella originaria richiesta di pagamento. D’altra parte, proseguiva la Corte di appello, poiché la liquidità ed esigibilità del credito non erano più in discussione non era comprensibile il senso della censura, decorrendo gli interessi pur sempre da quando il debito è liquido ed esigibile.

Nel successivo ricorso per cassazione l’Agenzia delle dogane assume che nella materia delle integrazioni di prezzo ai produttori agricoli esportatori verso paesi UE, pur disciplinata dal diritto UE, rimangono applicabili le normative in tema di contabilità dello Stato e di debiti pecuniari della Pubblica Amministrazione essendo l’obbligazione quérable, con la conseguenza che il ritardo non poteva che decorrere dalla specifica intimazione di pagamento. Né la domanda di contributo potrebbe valere al contempo come intimazione ai sensi dell’art. 1219 c.c. intervenendo prima del decorso del termine ragionevole previsto per la definizione del procedimento, non potendosi dunque ipotizzare alcun ritardo in assenza della stessa.

Da qui l’impossibilità di configurare un diritto al pagamento di interessi e rivalutazione in assenza di costituzione in mora diversa da quella costituita dalla notifica dell’atto di citazione ad istanza della società. L’ordinanza interlocutoria n.32405/2023, dopo avere riassunto il quadro normativo di riferimento, evidenzia le plurime questioni controverse in relazione al motivo proposto dalla ricorrente, discutendosi per un verso se, rispetto all’obbligazione di pagamento degli interessi attivata dalla società, debba o meno trovare applicazione la disciplina prevista per le obbligazioni di pagamento di denaro alle quali è tenuta la P.A., queste ultime, in deroga all’art. 1219 n.3 c.c. e 1182 c.c., prevedono la necessità di un atto di costituzione in mora anche per le obbligazioni per le quali è scaduto il termine, dovendo l’obbligazione dell’amministrazione essere adempiuta ed eseguita presso il domicilio del debitore.

 

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