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D24107 IL CREDITORE NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI



Con il d.l. n. 118/2021 recante misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale è stata introdotta la composizione negoziata della crisi di impresa, istituto del tutto nuovo nel nostro ordinamento e avente la finalità di incentivare il risanamento delle imprese che versano in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di crisi o di insolvenza, attraverso le trattative con i creditori fuori dall’ambito giurisdizionale e con la partecipazione della figura dell’esperto, soggetto indipendente rispetto a tutte le parti coinvolte, con il compito di facilitare e stimolare gli accordi con i creditori.
Il nuovo istituto è stato poi recepito nel Codice della Crisi entrato in vigore il 15 luglio 2022.
Uno dei caratteri innovativi della composizione negoziata è costituito dal marcato rilievo che viene attribuito alla partecipazione dei creditori, i quali diventano così protagonisti del percorso di risanamento dell’imprenditore.
Tale ruolo, peraltro, risulta assoggettato a quel rispetto del canone generale della buona fede e della correttezza che, nel Codice della Crisi d’Impresa, viene espressamente sancito dall’art. 4 e che assume portata precettiva non solo per il debitore ma anche per i creditori, ed in particolare per determinate categorie degli stessi.
Un ruolo, spesso decisivo, per il successo della composizione negoziata, infatti, è assunto dal creditore bancario che, se da una parte, in applicazione del canone di buona fede, non può sospendere e revocare gli affidamenti bancari concessi agli imprenditori per il solo fatto dell’accesso alla composizione negoziata, dall’altra parte è tenuto al rispetto della disciplina di vigilanza prudenziale. Un difficile equilibrio, dunque, che può diventare “critico” in caso di richiesta di misure cautelari da parte dell’imprenditore nei confronti di questa categoria di creditori, come l’autorizzazione alla sospensione dei pagamenti delle rate di mutuo, la richiesta di
inibitoria dell’escussione del Fondo di Garanzia costituito presso Mediocredito Centrale e di inibitoria della segnalazione alla Centrale dei Rischi.
Del tutto peculiare è anche la posizione del creditore erariale tenuto conto che, allo stato e salve le prospettive de iure condendo, la cd. “transazione fiscale” nella composizione negoziata appare concretamente praticabile solo quando lo sbocco è costituito da un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Nel percorso di carattere stragiudiziale si innestano importanti segmenti di giurisdizione ove l’autorità giudiziaria è chiamata a decidere sui ricorsi per la conferma di misure protettive (divieto di azioni esecutive e cautelari) e sulla concessione di misure cautelari, con un impatto che coinvolge tutti i settori della giurisdizione ordinaria, posto che in qualsiasi giudizio pendente le parti possono essere destinatarie degli effetti di dette misure.
Finalità del Corso è quella di offrire un focus sulle principali tematiche e problematiche dell’istituto anche alla luce delle sue prime esperienze applicative, offrendo un momento di confronto tra tutti i soggetti chiamati a svolgere un ruolo nella composizione.

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