Formazione permanente Torna Indietro
P24038 La disciplina dei gruppi di imprese, dal codice civile al CCII



Si tratta di un corso del tutto nuovo nel panorama della formazione permanente.
Il gruppo è una tecnica organizzativa dell’impresa, articolata in un certo numero di centri giuridicamente autonomi. Nel gruppo possono realizzarsi molteplici attività d’impresa o anche un’attività unitaria. Soprattutto in questo secondo caso, in occasione della crisi o dell’insolvenza di talune società, diventa opportuno considerare meccanismi di raccordo procedurale tra la realtà giuridica plurale e quella economica, invece unitaria. Gran parte di tali disposizioni si trova nella legislazione sulla amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi. In particolare, il profilo descrittivo si rinviene nell’art. 80 d.lgs. n. 270 del 1999, laddove si legge che il gruppo è costituito da società tra loro vincolate da rapporti di controllo, eventualmente sottoposte a una direzione comune impressa da una società capogruppo. Proprio la direzione della capogruppo è oggetto di specifica disciplina del codice civile (artt. 2497 ss.). Dal criterio civilistico della direzione e coordinamento discende la rilevanza del gruppo anche nel diritto dell’insolvenza. Le regole che seguono, nella finalità della opportunità di una gestione unitaria dell’insolvenza nell’àmbito del gruppo, si preoccupano di stabilire le connessioni tra la società o le società sottoposte ad amministrazione straordinaria rispetto alle altre società del gruppo, non sottoposte ad alcuna procedura oppure sottoposte a liquidazione giudiziale.
Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza definisce il gruppo di imprese come l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica (cfr. artt. 2497 e 2545-septies c.c.). A tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto (art. 2, lett. h; art. 2545-sexies c.c.).
Usualmente, il gruppo può essere organizzato su basi partecipative o attraverso strumenti contrattuali o ancora in via di fatto (per il controllo della capogruppo sulle condizioni di accesso al mercato delle altre imprese o per la composizione degli organi di controllo, partecipati dai medesimi soggetti nelle diverse società): art. 2359 c.c. Con questi mezzi, è possibile ricostruire diverse figure di organizzazione. Nella realtà si constatano moltissime variazioni, e soluzioni combinatorie.
In assenza di un riconoscimento nel diritto positivo dell’insolvenza, il gruppo non era valorizzato dalla giurisprudenza. Il codice settoriale stabilisce una disciplina articolata. sul gruppo come organizzazione. Anche alla luce di tale innovativa disciplina, il corso si articola sul gruppo in generale, sulla responsabilità per abusiva direzione e coordinamento, sulle procedure di ristrutturazione o di liquidazione del gruppo, sulla responsabilità patrimoniale delle società debitrici e sulla tutela dei diritti dei creditori.

Caratteristiche del corso:

Area: civile

Organizzazione: Scuola superiore della magistratura; durata: quattro sessioni; metodologia: a fianco di relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi e seguite da dibattito, saranno di norma previsti lavori tra gruppi ristretti di partecipanti con esame di casistica; numero complessivo dei partecipanti: novanta in presenza e trenta online; composizione della platea: centodieci magistrati ordinari con funzioni civili con preferenza per quelli specializzati, anche in via non esclusiva, nella materia della crisi d’impresa o assegnati alle sezioni imprese, dieci avvocati.

Eventuali incompatibilità: nessuna

Sede e data del corso: Scandicci, Villa di Castel Pulci, 5 giugno 2024, (apertura lavori ore 15.00) - 7 giugno 2024 (chiusura lavori ore 13.00).