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T24012 La partecipazione dell'imputato al processo: le nuove frontiere dei processi in assenza tra garanzie europee e riforme normative



Il corso si propone di affrontare il tema del nuovo statuto del processo in assenza alla luce della recente riforma normativa (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134) che ha recepito, in materia, l’insieme di garanzie declinate dalla Corte di Strasburgo e i principi sanciti dalla giurisprudenza nazionale nomofilattica, con ciò attribuendo assoluta centralità alla partecipazione effettiva e “informata” dell’imputato al processo penale, scongiurando lo spettro di sentenze emesse nei confronti di destinatari inconsapevoli, lesive, dunque, del diritto di difesa e del diritto al giusto processo.

I moniti della Corte europea dei diritti dell’uomo al sistema normativo italiano, reiteratamente stigmatizzato per la sua non adeguata efficacia ad assicurare all’imputato la conoscenza effettiva del processo (tra le altre pronunce, Corte EDU, 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia; Corte EDU, 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia; Corte EDU, 25 novembre 2008, Cat Berro c. Italia), progressivamente recepiti dalla più recente e illuminata giurisprudenza di legittimità (SS.UU. n.28912/2019, Innaro, SS.UU. n.23948/2020 ISMAIL, SS.UU. n.15498/2021 LOVRIC), hanno indotto il legislatore nazionale a un globale ripensamento dell’impianto normativo e a decretare il tramonto definitivo degli “indicatori” legali codificati basati su mere presunzioni di conoscenza la cui valenza dimostrativa intrinseca consentiva di celebrare il giudizio in assenza in chiave acritica.

Da qui l’esigenza di una riscrittura delle disposizioni codicistiche vigenti per allinearle al dettato convenzionale dell’art.6 CEDU e al pronunciato della Corte nomofilattica, nell’ottica finalistica del raggiungimento di uno standard di effettività e certezza di conoscenza consapevole del processo da parte dell’imputato : non solo, dunque, di conoscenza del procedimento.

Il sistema di norme consegnato dal legislatore ha una sua inedita fisionomia, funzionale, in prospettiva, al raggiungimento dell’obiettivo consustanziale della riforma: il giudizio in assenza non più imperniato sulla mera conoscenza presunta del (solo) procedimento bensì sulla certa cognizione da parte dell’imputato della vocatio in ius e della pendenza del processo instaurato nei suoi confronti nei termini onnicomprensivi della imputazione, della data e del luogo di celebrazione del giudizio.

In tale prospettiva si collocano, dunque, le significative novità del procedimento formale di notificazione degli atti, architrave su cui si poggia il giudizio in assenza, quale sua precondizione, sinora scarsamente interessato dai progetti legislativi quanto piuttosto oggetto di ripetuti interventi ermeneutici giurisprudenziali.

L’articolato normativo si connota per la assoluta centralità attribuita, per intuitive ragioni, alla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio il cui luogo prioritario di notificazione è costituito dal domicilio dichiarato o eletto, oggi anche nella inedita accezione telematica, rimodulato in funzione esclusiva degli atti procedimentali contenenti la vocatio in ius e non di altri.

Per converso, il legislatore ha disegnato, in chiave acceleratoria, un meccanismo procedimentale di notificazione degli atti del procedimento fondato sul ricorso a modalità telematiche e, nondimeno, di notificazione degli atti successivi al primo improntato alla massima semplificazione corredato, per la tenuta armonica del sistema, da un lato, da un catalogo di oneri preventivi di informazione gravanti sulla polizia giudiziaria e sull’autorità giudiziaria e, dall’altro, da oneri di diligenza che incombono sull’indagato/imputato e sul difensore, in una prospettiva di crescente responsabilizzazione delle parti del processo.

Chiave di volta attorno al quale ruota l’intero assetto normativo del processo in assenza, rispetto al quale è preliminare il controllo di formale regolarità delle notificazioni, è il ruolo nevralgico e potenziato del giudice - in primo luogo, del giudice dell’udienza preliminare - garante della partecipazione consapevole dell’imputato al processo, al quale è richiesto, oggi, non più un approccio meramente ricognitivo di indici presuntivi di conoscenza del giudizio quanto, invece, un sforzo motivazionale inedito. L’ordinanza non potrà, invero, non dar conto – pena il rischio di vanificazione dell’intero giudizio - dell’impegno valutativo e argomentativo del giudice di raccordo di plurime circostanze fattuali, in rapporto a ciascun singolo caso, dalle quali trarre il convincimento qualificato che l’imputato – è testuale l’esclusione del soggetto dichiarato latitante - abbia avuto effettiva cognizione del processo a suo carico e volontariamente abbia rinunciato a parteciparvi.

La garanzia partecipativa si snoda, poi, attraverso un apparato normativo a tutela dell’imputato assente involontario con la previsione di rimedi restitutori nelle varie fasi del giudizio e, a chiusura del sistema, con una fisionomia e collocazione sistematica sostanzialmente intatte, risalta l’istituto della rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p.p., oggetto di esegesi giurisprudenziale; nondimeno un ulteriore innovativo congegno procedimentale è quello codificato dall’art.628 bis c.p.p., specificamente strutturato per la rimozione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni derivanti dalle violazioni accertate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Rivoluzionario è, infine, il possibile epilogo del processo celebrato in assenza inconsapevole dell’imputato, per come delineato dalla disposizione normativa – art.420 quater c.p.p. – radicalmente riscritta dall’intervento di riforma, con la previsione di un provvedimento “sui generis” di chiusura del giudizio di primo grado che, all’evidenza, risponde a un’esigenza di deflazione dei processi - la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo - in luogo dell’ordinanza di sospensione; una sentenza, non appellabile e revocabile, dal contenuto informativo oltremodo articolato, funzionale a garantire la prosecuzione del giudizio in caso di rintraccio dell’imputato.

Uno scenario, dunque, di radicali mutamenti legislativi il cui obiettivo primario di speditezza del processo si coniuga con la finalità, altrettanto prioritaria, di assicurare la partecipazione effettiva e informata dell’imputato al suo processo attraverso un innesto di norme rivisitate che, sovente, non hanno fatto altro che recepire il formante giurisprudenziale, volte al potenziamento della conoscenza consapevole del giudizio, in un sistema di responsabilizzazione delle parti, costellato di oneri informativi e doveri codificati di diligenza.

Una riflessione doverosa sul ruolo nodale del giudice al quale è demandato, oggi, un serio impegno motivazionale di verifica dell’assenza informata e consapevole dell’imputato al processo a fronte di una moltitudine di situazioni fattuali inesplorate o non sempre agevolmente catalogabili, in un sistema normativo attento alle garanzie difensive enucleate dalle fonti sovranazionali.

Caratteristiche del corso:

Area: penale

Organizzazione: Scuola Superiore della Magistratura, in collaborazione con la Struttura di formazione decentrata presso la Corte di Appello di Napoli; durata: quattro sessioni; metodologia: relazioni frontali, dibattito con interventi programmati e gruppi di lavoro; numero complessivo dei partecipanti: cento; composizione della platea extra distrettuale: sessanta magistrati ordinari con funzioni penali; composizione della platea distrettuale: quaranta magistrati con funzioni penali che operino nel distretto della Corte di Appello di Napoli individuati secondo i criteri di ammissione stabiliti con la Struttura Organizzatrice.

Eventuali incompatibilità: nessuna.

Sede e data del corso: Napoli, Castel Capuano, Piazza Enrico de Nicola, 20 novembre 2024 (apertura lavori ore 15.00) – 22 novembre 2024 (chiusura lavori ore 13.00).