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D24028 Mutuo Bancario con ammortamento alla francese



Il mutuo bancario è un contratto naturalmente oneroso (art. 1815 c.c.), con il quale il mutuatario è obbligato a restituire il denaro ricevuto oltre agli interessi pattuiti. Il termine per la restituzione di capitale ed interessi sono convenuti, di regola, dalle parti e riprodotti in buona parte nel c.d. piano di ammortamento (cfr. l’art. 7, Circolare Banca d’Italia sulla trasparenza, che impone che nei mutui a tasso fisso il documento di sintesi riporti in calce il piano di ammortamento che prevede un rimborso di singole rate a certe scadenze).

Il piano di ammortamento alla francese standard rappresenta un metodo di rimborso caratterizzato da una rata costante composta, all’inizio, da una maggiore consistenza di interessi ed una minor consistenza di capitale. Con il passare del tempo le quote si invertono (gli interessi decrescono ed il capitale aumenta) e nell’ultima rata vi è una quota di capitale preponderante. Per il piano di ammortamento alla francese standard si utilizza il regime di capitalizzazione composta e gli interessi si calcolano sugli interessi in via esponenziale (anche quando il capitale non è esigibile).

Al contrario accade per il regime di capitalizzazione semplice in cui gli interessi si calcolano solo sul capitale in via lineare. Per questo motivo il piano di ammortamento alla francese viene scelto dal mutuatario perché, pur essendo più oneroso, ha una rata più bassa all’inizio.

Il piano di ammortamento alla francese, per lo più, indica la singola rata costante, il termine di scadenza, la quota di capitale, la quota di interessi ed il debito residuo per capitale ed esso, nel caso di tasso fisso, viene allegato al contratto, quale parte integrante dello stesso.

In questo contesto, è controversia frequente quella in cui il mutuatario chiede la declaratoria di nullità della clausola recante la pattuizione del tasso di interesse passivo per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto, sull’assunto che a fronte della mancata indicazione del regime finanziario adottato in punto di capitalizzazione degli interessi, il piano di ammortamento alla francese a parità di importo finanziato, di tasso di interesse convenuto, di durata del finanziamento, comporti costi “diversi ed ulteriori” rispetto ad altri piani di ammortamento, tra cui, ad esempio, quello cd. all’italiana che, sovente al primo viene contrapposto.

Investito della domanda, il Tribunale di Salerno, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha rilevato come la mancata indicazione che il piano di ammortamento alla francese è calcolato sulla base dell’interesse composto, in luogo dell’interesse semplice (come previsto naturalmente dall’art. 821 c.c.), potrebbe dar vita ad un’omessa pattuizione (indeterminatezza o indeterminabilità del mutuo ex art. 1346 c.c.) e ad un difetto di trasparenza.

La Prima Presidente, in sede di valutazione di ammissibilità del rinvio pregiudiziale, ha condiviso e fatto proprie le diverse letture ed opzioni interpretative sollevate dal Tribunale campano ed ha ritenuto di investire, anche alla luce delle ricadute processuali del profilo concernente la mancata attivazione del contraddittorio prima dell’adozione dell’ordinanza di rinvio, le Sezioni Unite della Corte.

Subito dopo la dichiarazione di ammissibilità del rinvio pregiudiziale, la Corte di Cassazione (ord. 2 ottobre 2023, n. 27823), nello specifico settore tributario, ha affrontato la questione della legittimità dell’ammortamento alla francese, escludendo la fondatezza della censura in ordine al difetto di trasparenza delle condizioni di rateizzazione applicate e costruite nelle forme dell’ammortamento alla francese, rilevando che il metodo di ammortamento a rata fissa è predeterminato e manifestato attraverso un atto dell’Ente di portata generale, la Direttiva Nazionale di Equitalia del 27 marzo 2008, e trova un chiaro aggancio normativo nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19 laddove, al comma 1-ter dispone che “il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno”, ritenendo tale disposizione estensibile, per identità di ratio, a tutte le forme di rateizzazione fiscale.

Trattandosi di pronuncia riferibile ad un settore specifico senza confronto con la questione devoluta poco tempo prima, non è dato sapere quanto tale precedente sarà indicativo degli approdi cui perverranno le Sezioni Unite con importanti ricadute sulla sorte dei mutui bancari in essere e su quelli ancora da stipulare.

L’importanza delle questioni trattate, destinate ad orientare la giurisprudenza di merito ed a regolare i rapporti bancari, ha suggerito il coinvolgimento anche dell’estensore dell’ordinanza del rinvio pregiudiziale e del mondo consumieristico.

Scopo dell’incontro è, quindi, quello di approfondire le tematiche che sono state oggetto del rinvio pregiudiziale, con la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati alla risoluzione delle questioni sottoposte alle Sezioni Unite.