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D24053 La giustizia complementare tra normativa, modelli organizzativi e buone prassi



La legislazione degli ultimi anni è ispirata alla finalità di incentivare il ricorso agli strumenti conciliativi a fini deflattivi, nell’ottica di favorire la ragionevole durata del processo; le novità della riforma Cartabia, nello specifico settore della media-conciliazione, sono dettate anche dalla necessità di rispettare le previsioni del PNRR.

In particolare, alcune norme, come quelle in materia di regolamentazione delle spese di lite danno rilievo (e pongono rimedio) al rifiuto della parte a partecipare alla procedura di mediazione, rivelandosi funzionali nel favorire fra le parti il percorso volto a rinegoziare il conflitto e raggiungere la conciliazione.

Nella stessa direzione si muovono i decreti ministeriali attuativi della riforma del 1° agosto 2023: sono stati introdotti incentivi fiscali ed è stata estesa l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche ai procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, in modo da completare il disegno del legislatore della riforma di ampliare le materie nelle quali è obbligatorio il ricorso alla mediazione attraverso un sistema di contrappesi, alla ricerca di un punto di equilibrio fra condizioni di procedibilità, nuovi benefici e nuovi costi della mediazione, questi ultimi come dettati dal recente Regolamento del 24 ottobre 2023, n. 150 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2023).

Anche i magistrati sono chiamati a incoraggiare la conciliazione e a sperimentare modelli organizzativi compositivi; oltre alle norme che tendono a favorire la conciliazione endoprocessuale, vanno ricordate quelle che prevedono l’obbligatorietà della formazione e l’aggiornamento dei magistrati in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata ( v. art. 5 quinquies del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 c.d. "Riforma Cartabia”, rubricato “Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione”)

E’ oggi possibile finanche la rilevazione statistica - così come per le definizioni dei giudizi civili e commerciali, alternative alla sentenza e per effetto delle ordinanze emesse ai sensi dell’art. 185 bis cpc - del numero e qualità degli affari definiti con la mediazione demandata, associando, grazie agli applicativi Consolle/Sicid e ai registri informatici, gli abbandoni della lite, in qualunque forma avvenuti (ex artt. 309, 306 cpc etc), alla definizione tramite mediazione demandata.

Per agevolare la sperimentazione di modelli organizzativi compositivi è stata introdotta, tra l’altro, la Banca Dati Conciliativa come strumento di diffusione di buone prassi raggiunte nelle aule giudiziarie e orientate a veicolare nuovi metodi di studio e di lavoro attraverso specifici compiti di rilevazione dei “presupposti di mediabilità della lite” demandati all’Ufficio per il Processo e di tracciamento statistico dei conseguenti esiti definitori delle liti.