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D24094 LA MEDIAZIONE E IL RUOLO DEL MAGISTRATO



Il d.lgs. 10.10.2022 n. 149 (cd. Riforma Cartabia) ha introdotto numerose novità in tema di mediazione
integrando il d.lgs. 4.3.28 n. 2010 modificando i relativi articoli ed inserendone altri.
Ha ampliato le materie soggette a condizione di procedibilità (mediazione obbligatoria), aggiungendo le
controversie in tema di contratti di associazione in partecipazione, contratti di consorzio, contratti di
franchising, contratti d'opera, contratti di rete, contratti di somministrazione, contratti di subfornitura,
società di persone (art. 5); ha recepito gli approdi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
19596/2020 in riferimento al funzionamento della condizione di procedibilità nel processo di
opposizione a decreto ingiuntivo (art. 5 bis); ha autorizzato l'amministratore di condominio ad attivare
una procedura di mediazione, aderirvi e parteciparvi, senza dover ottenere una delega/autorizzazione
dall'assemblea dei condomini con sottoposizione dell’eventuale bozza di accordo o proposta di
conciliazione eventualmente formulata dal mediatore all'approvazione dell'assemblea (art. 5-ter); ha
innovato in tema di mediazione demandata dal giudice (art. 5-quater) e in tema di mediazione su clausola
contrattuale o statutaria (art. 5-sexies).
Il primo incontro di mediazione diventa sede effettiva di tentativo di conciliazione (“il mediatore si adopera
affinché le parti raggiungano”) (art. 8 comma 6); è stata rafforzata la partecipazione personale delle parti i
quali solo “in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante, a conoscenza dei fatti e munito dei
poteri necessari alla composizione della controversia” (art. 8 comma 4).
Il patrocinio a spese dello Stato è stato esteso anche a questa fase pre-processuale (art. 15-bis e ss.).
E’ stata incrementata l’esenzione dall'imposta di registro: il verbale di accordo è esente dall'imposta di
registro entro il limite di valore di € 100.000,00 (art. 17).
Per quanto riguarda il ruolo del magistrato, è necessario poi soffermarsi sull’art. 5 quinquies del dlgs
28/2010, ai sensi del quale 1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di
mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche
attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata. 2. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli
affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di
impegno, capacità e laboriosità del magistrato. 3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le
controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica. 4. Il capo dell'ufficio
giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università,
ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel
rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di
mediazione.
Con questo corso, si inizia un percorso che poi avrà uno sviluppo laboratoriale nei prossimi mesi
proprio al fine di formare il magistrato alle tecniche di mediazione e negoziazione. Questo incontro
plenario permette di porre le basi del metodo e degli obiettivi in conformità alle nuove linee e
prospettive indicate dal legislatore.
Il corso è nato in una ottica complementare rispetto alla formazione già offerta a livello nazione e si
invita, quindi, a consultare il materiale del corso P24006 (Documenti pubblici del corso e Video della
sessione del 12.2.2024) e a consultare la Banca Dati Conciliativa per un confronto pratico di
provvedimenti di proposta conciliativa o mediazione demandata.