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D24116 GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ E RUOLO DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE



Il corso in esame persegue, quale obiettivo formativo, quello di sollecitare una riflessione sul giudizio di legittimità, sia nel settore civile che in quello penale, e sul ruolo della Procura generale della Corte di cassazione, alla luce della riforma “Cartabia”.

L’entrata in vigore della legge “Cartabia”, e le relative modifiche delle norme processuali, costituisce, infatti, un’occasione importante per riflettere sul giudizio di legittimità, soprattutto in relazione alle innovazioni processuali dirette ad incidere sull’efficienza del procedimento, alla luce dell’enorme carico di lavoro della Corte di cassazione. In tale ottica occorrerà anche riflettere sul ruolo della Procura generale.

Si ricorda, infatti, che la Procura generale della Corte di cassazione ha una posizione particolare: è posta al vertice degli uffici requirenti, ma non in senso gerarchico; non svolge funzioni di avvio e di impulso del processo; non è mera sostenitrice della pubblica accusa ma ha quale obiettivo quello di contribuire all’uniforme e corretta interpretazione della legge, come ufficio della Corte di cassazione e non presso la Corte di cassazione.

Nel settore penale la magistratura requirente è consapevole, in primo luogo, che nello Stato costituzionale e di diritto le regole dell’etica rilevano sul piano giuridico soltanto se tradotte in espressi precetti di legge. In secondo luogo, che il pubblico ministero costituisce un «organo di giustizia» che nella dialettica del processo riveste il ruolo formale di parte, ma con il compito di cooperare con il giudice in vista dell’attuazione del diritto, a garanzia dei valori di legalità. Tanto dà ragione della sua collocazione ordinamentale, perché deve alimentarsi della cultura della giurisdizione, che vuol dire altresì saper misurare l’esito dell’azione penale, come rimarcato dalla recente riforma.

Considerazioni analoghe valgono per il settore civile, dove importanti riforme hanno modificato il volto della Corte di cassazione, introducendo istituti nuovi - rinvio pregiudiziale (art.363 bis c.p.c.) e revocazione delle sentenze per contrasto con una sentenza della Corte edu – che riguardano l’intera giurisdizione, di merito e di legittimità.

Per altro verso, l’introduzione, accanto al rito cameralizzato ed a quello ad udienza pubblica, di meccanismi definitori della lite (proposta di definizione anticipata) reclamano una riflessione sul ruolo dell’Ufficio della Procura generale - investito anch’esso di nuove competenze-art.397 ult. comma, c.p.c.-, essendo forte l’esigenza di garantire la prevedibilità e tempestività delle decisioni di portata nomofilattica alle quali coopera il pubblico ministero di legittimità.

La Procura generale della Corte di cassazione svolge un ruolo di crescente rilievo in relazione all’esigenza di conformazione dell’ordinamento alle indicazioni della Corte di Strasburgo, contribuendo all’elaborazione di una serie di strumenti volti a evitare che insorgano contrasti giurisprudenziali, rispetto ai quali assumono un ruolo centrale le Sezioni Unite che, con il decisivo supporto dell’Ufficio requirente di legittimità, puntano a incidere direttamente sul valore interpretativo del precedente, mirando alla stabilizzazione della giurisprudenza, incentivando l’adesione al precedente e disincentivando il discostarsi dalle indicazioni ermeneutiche consolidate.

Si muove in questa direzione l’introduzione di un vincolo relativo al precedente delle Sezioni Unite, sulla base del quale le singole sezioni della Corte di cassazione, sulle quali esercita un controllo fondamentale l’Ufficio requirente di legittimità, sono tenute a rimettere nuovamente la questione al supremo consesso laddove ritengano che una determinata opzione ermeneutica, pur consolidata nel tempo, debba essere modificata.

Si è, pertanto, giunti a una sorta di procedimentalizzazione di questo sistema di ermeneutica dialogica – incentrato su rapporto di simbiosi interpretativa tra la Procura generale della Corte di cassazione, le Sezioni semplici e le Sezioni Unite - che garantisce che l’eventuale abbandono dell’indirizzo precedentemente accolto sia esplicito e adeguatamente motivato, imponendosi come necessario e interpretativamente inevitabile.

Nell’ambito del corso verrà sollecitato un dibattito a più voci, con l’apporto di magistrati di legittimità e di merito, sia nel settore giudicante civile e penale che requirente, nonché rappresentanti dell’Accademia e dell’Avvocatura, per una riflessione più ampia possibile, anche in chiave interdisciplinare sulle problematiche sul giudizio di legittimità e sulle prospettive future.