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D24129 GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’, VINCOLO DEL PRECEDENTE E OVERRULING



Il corso persegue, quale obiettivo formativo, quello di sollecitare una riflessione sulle complesse tematiche dell’overruling, che, negli ordinamenti di common law, indica il superamento di un indirizzo giurisprudenziale precedente con l’accoglimento di una nuova impostazione ermeneutica, alla quale ci si dovrà conformare.

Si tratta di evenienze fisiologiche, atteso che i conflitti giurisprudenziali non possono essere considerati, di per sé, contrari alla buona amministrazione della giustizia, come ha ripetutamente affermato la Corte EDU, secondo cui i principi della certezza del diritto e dell’equo processo ai sensi dell’art. 6 CEDU impongono unicamente la predisposizione di misure idonee a evitare, per quanto possibile, il protrarsi dei conflitti giurisprudenziali e, nel caso di mutamento giurisprudenziale, l’adeguata motivazione della scelta di abbandonare un orientamento consolidato.

Si consideri, in proposito, che l’ordinamento processuale italiano tende, sempre più, a conformarsi alle indicazioni della Corte di Strasburgo, prevedendo una serie di strumenti volti a evitare che insorgano contrasti giurisprudenziali, rispetto ai quali assumono un ruolo centrale le Sezioni Unite della Corte di cassazione, che, puntando a incidere direttamente sul valore interpretativo del precedente, mirano alla stabilizzazione della giurisprudenza, incentivando l’adesione al precedente e disincentivando il discostarsi dalle indicazioni ermeneutiche consolidate.

Nello stesso solco, rilevante sia in ambito penale sia in ambito civile, si colloca l’introduzione di un vincolo relativo al precedente delle Sezioni Unite, sulla base del quale le singole sezioni della Corte di cassazione sono tenute a rimettere nuovamente la questione al supremo consesso laddove ritengano che una determinata opzione ermeneutica, pur consolidata nel tempo, debba essere modificata. Basti, in proposito, richiamare le previsioni degli artt. 618, comma 1-bis, c.p.p. e 374, comma 3, c.p.c.

Si è, pertanto, giunti a una sorta di procedimentalizzazione dell’overruling che è stato accentrato in capo alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che rappresentano il perno di questo sistema di ermeneutica dialogica, resa evidente dal ruolo svolto dall’ordinanza di rimessione delle Sezioni semplici, che assume un ruolo fondamentale, garantendo che l’eventuale abbandono dell’indirizzo precedentemente accolto sia esplicito e adeguatamente motivato, imponendosi come necessario e interpretativamente inevitabile.

Tale percorso di procedimentalizzazione impone, al contempo, una riflessione approfondita sul ruolo assunto dalle Sezioni Unite civili e penali nel sistema processuale italiano; nella misura in cui le pronunce delle Sezioni Unite diventano ancor più autorevoli e importanti per effetto del vincolo, si pone il problema di cosa succeda ogni qual volta la sentenza delle Sezioni unite attui una svolta giurisprudenziale, anche quando la svolta riguardi il diritto sostanziale, ove si evidenzia ugualmente l’esigenza di considerare, nella complessiva dinamica processuale, il ragionevole affidamento riposto dalle parti nella precedente interpretazione della legge.

In questa cornice, il sistema del precedente vincolante è funzionale ad assicurare stabilità e prevedibilità delle decisioni giudiziarie e, quindi, ad offrire al cittadino la possibilità di conoscere le conseguenze delle libere scelte di azione, ma anche a incentivare il ricorso, in ambito civile, a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie con il conseguente vantaggio di deflazionare il contenzioso.

Al contempo, la giurisprudenza non può fare a meno di evolversi, anche per adattarsi ai mutamenti economici, culturali e tecnologici della società e all’emergere dei nuovi diritti ed interessi della persona da tutelare, nella consapevolezza che ogni mutamento del diritto vivente mette potenzialmente in crisi l’affidamento del cittadino che ha attivato i meccanismi giurisdizionali prima del verificarsi dell’overruling.

Il tema, obiettivamente complesso, coinvolge il dibattito sulla natura della giurisprudenza quale fonte creatrice del diritto e sul rapporto concorrenziale tra legge e decisione giudiziaria.