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FPFP24003 L’INIZIATIVA PER L’ACCESSO ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ED AGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA; IL RUOLO DEL PUBBLICO MINISTERO.



L’incontro si propone di analizzare partitamente le diverse ipotesi di legittimazione attiva: del (solo) debitore a proporre domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale del proprio patrimonio, con attento esame degli obblighi previsti ex art. 39 CCII; degli organi e delle autorità amministrative aventi funzione di vigilanza e controllo sull’attività di impresa, in continuità con la previsione codicistica di adeguati assetti organizzativi interni all’impresa per la prevenzione e l’emersione anticipata della crisi, prevedendosi l’attribuzione di iniziativa attiva a chi ha la responsabilità per un mancato tempestivo intervento; dei creditori, con riferimento anche alle ipotesi di rinuncia, di ricorsi successivi e di intervento nel medesimo procedimento unitario e con particolare attenzione alle valutazioni che il Tribunale deve compiere sul fumus di sussistenza o meno del credito; del Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 38 CCII che vede e ampliato lo spazio della sua legittimazione e le forme di esercizio del suo potere di iniziativa, sia in seguito alla notizia dello stato di insolvenza che in seguito alla segnalazione dell’Autorità Giudiziaria. Si rifletterà poi sul potere di intervento e sulla partecipazione del Pubblico Ministero anche nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e nella composizione negoziata; infine si esaminerà l’art. 287 CCII in tema di liquidazione giudiziale di gruppo, anche per individuare eventuali differenze quanto al potere di iniziativa con l’art. 284 CCII (in tema di concordato ed accordi di gruppo), analizzando i casi problematici della legittimazione attiva del Pubblico Ministero e dei creditori di imprese facenti parte del gruppo.

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